Cass. civ. n. 17011/2020
In tema di reddito d'impresa, ai fini della redazione del bilancio, qualora operi il principio di derivazione "semplice" del reddito imponibile, di cui all'art. 83, comma 1, primo periodo, T.U.I.R., la disciplina del bilancio è "presupposta" dal legislatore tributario, che non entra nel merito delle scelte effettuate dal redattore del bilancio, assunto quest'ultimo quale mero fatto (ferma la rilevanza dei principi contabili in quanto tali se la specifica norma fiscale dia loro rilevanza); invece, nel caso della derivazione "rafforzata", relativamente ai soggetti che, per obbligo o per scelta, redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali "IAS/IFRS", l'ultimo periodo dell'art. 83, comma 1, cit. attua un vero e proprio rinvio ad essi, inglobandoli al proprio interno, sicché l'Amministrazione finanziaria può accertarne la corretta applicazione, costituendo la loro interpretazione ed applicazione anche una questione di diritto (nella specie ritenuta rilevante ai fini dell'ammissibilità del relativo motivo di ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 15024/2020
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la plusvalenza ottenuta dalla cessione di un bene in forza di contratto di "sale and lease back" - da contabilizzare in base ai principi contabili "IAS 17", ispirati al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma e fatti propri dal reg. CE n. 1606/2002, cui a sua volta fa riferimento l'art. 83 TUIR - va ripartita, in base all'art. 2425 bis c.c., in funzione della durata del negozio, a condizione che il contribuente opti per la "diluizione" in sede di dichiarazione annuale dei redditi ex art. 86, comma 4, TUIR, trattandosi di deroga al criterio di competenza di cui all'art. 109 TUIR, concorrendo altrimenti a formare il reddito per l'anno in cui la somma è conseguita.
Cass. civ. n. 11337/2020
In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986, norma di stretta interpretazione in ragione del suo contenuto agevolativo concernente l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, si riferisce alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici e non anche ai rapporti privatistici di superficie, soggetti viceversa all'ammortamento tecnico di cui al precedente art. 102, rispondendo l'istituto all'esigenza di fronteggiare i costi che devono essere sostenuti nel corso della concessione in relazione alla restituzione di beni e impianti da devolvere gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento ed essendo preclusa alle parti soltanto in relazione alle prime la possibilità di escludere pattiziamente, al termine del contratto di costituzione del diritto di superficie, la devoluzione all'ente pubblico della costruzione realizzata dal concessionario.
Cass. civ. n. 28355/2019
In tema di imposte sui redditi, le somme versate dall'istituto bancario per coprire i costi delle transazioni stipulate con i clienti al fine di prevenire contenziosi giudiziari (nella specie per inosservanza degli obblighi informativi propedeutici alla conclusione di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni Cirio e Bond argentini), costituendo risarcimento del danno, sono deducibili come sopravvenienze passive, nell'esercizio in cui intervengono, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell'art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986.
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In tema di determinazione del reddito di impresa, la società che per la redazione dei bilanci si avvalga dei principi contabili internazionali deve contabilizzare i costi sostenuti per l'acquisto del diritto di superficie (nella specie funzionale all'utilizzo di un immobile per fini di mutualità bancaria diretta ed esterna, a fronte di rendita annuale pagata in 72 anni) secondo quanto previsto dal principio IAS 16, par. 23, con imputazione temporale dal momento in cui il bene è disponibile, e non da quando è utilizzato in concreto in forza del successivo par. 55; trattandosi di interessi passivi, l'applicazione del principio di "derivazione rafforzata" consente la deducibilità di detti costi, a fronte di pagamento differito, secondo il regime di cui agli artt. 83 e 109 del d.P.R. n. 917 del 1986, con il corollario della prevalenza della sostanza sulla forma, funzionale alla confrontabilità dei bilanci con la valorizzazione dell'effettivo contenuto economico degli atti di gestione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la banca avesse correttamente qualificato l'acquisto del diritto di superficie come finanziamento, al tasso di mercato per l'acquisto dell'immobile, iscrivendolo, nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali ad uso funzionale).
Comm. Trib. Reg. Lazio n. 2576/2018
Con la sola esibizione del contratto d’incarico l’azienda contribuente non dimostra l’inerenza del costo indicato in fattura e legato ai lavori di ristrutturazione che quest’ultima deve svolgere all’interno dell’hotel oggetto di compravendita. Per provare l’inerenza, la contribuente deve produrre la documentazione che riguarda l’attività da cui sono scaturiti i costi imputati al conto “immobili”.
Comm. Trib. Reg. Lazio n. 2151/2018
L’acquisto della partecipazione societaria tramite il corrispettivo di una sola parte e la previsione del versamento del saldo successivamente con interessi più alti è una forma di finanziamento a tutti gli effetti, e gli stessi interessi attivi devono essere contabilizzati nell’esercizio di competenza in cui avviene il finanziamento stesso.
Comm. Trib. Prov. Modena n. 478/2017
Il giudizio di antieconomicità che l'Ufficio può esprimere con riferimento ai costi pubblicitari sostenuti da una società deve prendere in considerazione l'insieme dei periodi di imposta in cui la politica commerciale dell'impresa si è sviluppata.