Cass. civ. n. 16820/2020
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo, ex art. 102, comma 6, T.U.I.R., non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che le spese di manutenzione straordinaria di edificio sede della società contribuente andassero imputate ad aumento dei costi dei beni ammortizzabili in ragione della loro natura incrementativa del valore dell'immobile).
Cass. civ. n. 11337/2020
In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986, norma di stretta interpretazione in ragione del suo contenuto agevolativo concernente l'ammortamento finanziario per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, si riferisce alle sole concessioni rilasciate dagli enti pubblici e non anche ai rapporti privatistici di superficie, soggetti viceversa all'ammortamento tecnico di cui al precedente art. 102, rispondendo l'istituto all'esigenza di fronteggiare i costi che devono essere sostenuti nel corso della concessione in relazione alla restituzione di beni e impianti da devolvere gratuitamente e in perfetto stato di funzionamento ed essendo preclusa alle parti soltanto in relazione alle prime la possibilità di escludere pattiziamente, al termine del contratto di costituzione del diritto di superficie, la devoluzione all'ente pubblico della costruzione realizzata dal concessionario.
Cass. civ. n. 32635/2019
In tema di imposte dirette, l'art. 104 del d.P.R. n. 917 del 1986 - norma agevolativa e, quindi, di stretta interpretazione, sull'ammortamento finanziario - non è applicabile ai costi sostenuti dal privato, titolare del diritto di superficie, per la realizzazione della costruzione sul fondo, in occasione della devoluzione gratuita dei beni al concedente il diritto di superficie, ai sensi dell'art. 953 c.c. alla scadenza del termine previsto nel contratto, trattandosi di disposizione applicabile solo alle concessioni rilasciate dagli enti pubblici, dovendosi utilizzare, invece, nei rapporti privatistici, l'ammortamento tecnico di cui all'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986.
Cass. civ. n. 16977/2019
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, riservata al contribuente dall'art. 102 (ora 84) del d.P.R. n. 917 del 1986, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse errore materiale, obiettivamente rilevabile ed emendabile in ogni tempo, il fatto che la società contribuente avesse limitato quantitativamente l'opzione esercitata in dichiarazione all'utilizzo di perdite pregresse alla compensazione del reddito esposto nel periodo in contestazione, escludendo quindi che potesse avvalersi della facoltà di compensazione di perdite pregresse ulteriori rispetto ai maggiori redditi successivamente accertati).
Cass. civ. n. 10902/2019
In tema di imposte sui redditi delle società di capitali, la determinazione della base imponibile è, di regola, ispirata al criterio della "dipendenza", ossia della "derivazione" dal risultato del conto economico, redatto in conformità dei canoni del codice civile e dei princìpi contabili nazionali, sicché, nella dichiarazione fiscale, la quota di ammortamento di un bene strumentale è deducibile anche per le annualità durante le quali, a causa di un "factum principis", non ne sia stato possibile l'utilizzo. (La S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 102 del d.P.R. n. 917 del 1986, le quote di ammortamento di un impianto di compostaggio relative ad annualità nelle quali lo stesso era sottoposto a sequestro giudiziario).
Cass. civ. n. 7950/2019
In tema di determinazione del reddito d'impresa, i contributi in conto capitale (compresi quelli in conto impianti, che ne costituiscono una sottospecie) ed i contributi in conto di esercizio (anche nella forma di contributi a fondo perduto), pur avendo diverse caratteristiche, sono egualmente destinati ad integrare i ricavi o a ridurre i costi della gestione caratteristica dell'impresa o delle gestioni accessorie differenti da quella finanziaria, come si ricava sia dagli artt. 85, 102 e 103 del d.P.R. n. 917 del 1986, sia dai principi contabili e, pertanto, devono essere tutti iscritti in bilancio nel conto economico dell'impresa. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva invece affermato che i contributi POR, ricevuti dall'impresa, dovessero essere appostati solo nello stato patrimoniale e non dichiarati, tra i ricavi, nel conto economico).
Cass. civ. n. 5150/2019
In tema di imposta sul reddito delle persone giuridiche, l'esercizio della facoltà di opzione, riservata al contribuente dall'art. 102 (ora 84) del d.P.R. n. 917 del 1986, di utilizzare le perdite di esercizio verificatesi negli anni pregressi, portandole in diminuzione del reddito prodotto nell'anno oggetto della dichiarazione, ovvero di non utilizzare dette perdite riportandole in diminuzione dal reddito nei periodi di imposta successivi, costituisce manifestazione di volontà negoziale e non mera dichiarazione di scienza, con la conseguenza che non può essere oggetto di rettifica, salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore nel quale è incorso, ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c.
Cass. civ. n. 33219/2018
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la previsione contrattuale, secondo la quale il deperimento derivante dall'uso di beni componenti il ramo d'azienda condotto in affitto non doveva ricadere sul conduttore, bensì sul concedente, integrasse la deroga convenzionale in questione).
Cass. civ. n. 32719/2018
In tema di redditi d'impresa, un capannone industriale, ancorché abbia natura di bene materiale strumentale, ove non utilizzato in concreto non è ammortizzabile, poiché ai fini della deducibilità del relativo costo l'art. 102, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 richiede l'effettiva messa in funzione del bene, che non coincide con l'acquisto o la costruzione dello stesso.
Cass. civ. n. 25257/2018
In tema di imposte sui redditi di impresa, il conferitario di azienda non può avvalersi del principio di continuità fiscale di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 358 del 1997 per gli ammortamenti anticipati per i quali il conferente abbia optato per il regime agevolato di cui all'art. 102, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), poiché tale disposizione riguarda specificamente la cessione dei beni materiali già utilizzati da altri e, trattandosi di agevolazione, ha carattere eccezionale.
Cass. civ. n. 18994/2018
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, il beneficio del credito d'imposta ex art. 8, comma 2, della l. n. 388 del 2000 per i soggetti titolari di redditi d'impresa che, nel periodo ivi indicato, abbiano effettuato nuovi investimenti, spetta per i beni, materiali e immateriali, nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ossia strumentali all'esercizio dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che non aveva riconosciuto il credito d'imposta per l'acquisto di spese di pubblicità inerenti all'attività d'impresa).
Cass. civ. n. 9993/2018
In tema di accertamento, nell'ipotesi di beni ammortizzabili, il termine di decadenza per l'esercizio del potere impositivo decorre dall'annualità nella quale è stata presentata la dichiarazione in cui i costi sono stati concretamente sostenuti e la quota di ammortamento è stata iscritta in bilancio, rispetto alla quale sorgono i presupposti del diritto alla deduzione, a ciò non ostando il principio di autonomia dei periodi di imposta, che non opera in relazione a situazioni geneticamente unitarie ma destinate a ripercuotersi su annualità successive, e non potendo il contribuente, come peraltro affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 280 del 2005, essere esposto all'azione del Fisco per un periodo eccessivamente dilatato.
Cass. civ. n. 3170/2018
In tema di determinazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo degli stessi, ex art. 102, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, non assumendo rilevanza, a tal fine, il carattere eccezionale di dette spese.
Cass. civ. n. 28575/2017
In tema di determinazione ai fini impositivi dei redditi delle persone giuridiche, e con particolare riguardo ai costi deducibili per i beni conseguiti in locazione finanziaria, a seguito della modifica normativa prevista dall'art. 3, commi 103, lett. c) e 109 della l. n. 549 del 1995, il cd. "maxicanone", corrisposto con il pagamento della prima rata, deve essere contabilizzato interamente nell'esercizio di competenza.
Cass. civ. n. 30807/2017
In tema d'IVA, l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, che non venga in rilievo come bene-merce, non è suscettibile di generare un'imposta rimborsabile o detraibile per carenza della possibilità giuridica di destinare il bene in funzione degli scopi dell'impresa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale era stata ritenuta rimborsabile l'IVA corrisposta, per l'acquisto della sola nuda proprietà di un immobile, da parte di una società gerente villaggi turistici e strutture analoghe).
Cass. civ. n. 23338/2017
In tema di imposte sui redditi, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il costo della consulenza concernente la stipula di un contratto di mutuo deve essere imputato alla annualità nel corso della quale esso è stato sostenuto, trattandosi di spesa di competenza dell'esercizio nel corso del quale il contratto è stato concluso e non di quelli successivi nei quali vanno a ricadere non i vantaggi del prestito ma le scadenze delle obbligazioni restitutorie.
Cass. civ. n. 23145/2017
In tema di determinazione dei coefficienti di ammortamento, poiché l'attività di noleggio di autovetture senza conducente non integra un contratto di trasporto ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione con i quali il noleggiatore concede l'utilizzo di una cosa mobile all'altra parte verso corrispettivo per un determinato periodo, ad essa non si applica il coefficiente del 30 per cento del costo delle autovetture utilizzate, previsto dalla tabella allegata al d.m. 31 dicembre 1988 per i "Servizi di trasporto persone con autovettura da piazza e da rimessa"- voce "Autovetture in genere (servizio pubblico)", bensì quello inferiore del 25 per cento indicato dalla voce residuale "Autoveicoli, motoveicoli e simili".
Comm. Trib. Reg. Sardegna n. 276/2017
Deve ritenersi consentito l’ammortamento delle spese sostenute dal comodatario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo di comodato, purché vi sia da parte del comodatario l’effettiva utilizzazione di essi in funzione direttamente strumentale nell’esercizio dell’impresa.
Cass. civ. n. 10225/2017
Il costo di acquisizione di un terreno su cui insista un impianto di distribuzione di carburante e che sia strettamente e funzionalmente pertinenziale a tale impianto è soggetto ad ammortamento secondo il coefficiente previsto dal d.m. 31 dicembre 1988 per "chioschi, colonne di distribuzione, stazioni di imbottigliamento, stazioni di servizio" ai sensi dell'art. 67 (ora 102), comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, alla condizione che rimanga accertato, in concreto, che detto terreno abbia una "vita utile" limitata, nel senso che la sua utilizzazione sia limitata nel tempo ai sensi dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c.
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In tema di determinazione del reddito d'impresa, è ammortizzabile il costo di acquisizione del terreno costituente area di sedime di un impianto di distribuzione di carburante ove si constati che, al termine dell'uso produttivo, il bene non sia più utilizzabile in modo proficuo in ragione del suo deperimento (economico, se non fisico), atteso che la piena operatività della regola dell'ammortizzabilità del costo del bene strumentale posta dalle norme civilistiche (art. 2426 c.c.) e fiscali (d.P.R. n. 917 del 1986), per il caso di "vita utile" limitata nel tempo, non è ostacolata dalla mancata, espressa menzione dei terreni nel d.m. 31 dicembre 1988, richiamato dall'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, trattandosi di fonte normativa che individua i soli coefficienti e non l'"an" dell'ammortamento.
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In tema di determinazione del reddito di impresa, la possibilità di detrarre abbuoni e sconti riconosciuti alla clientela è subordinata a due condizioni: a) che venga praticato dal contribuente uno sconto sul prezzo della vendita, b) che la riduzione del corrispettivo al cliente derivi da un accordo, anche successivo, purché trasfuso in note di accredito emesse da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato quegli sconti riconosciuti, il quale non deve necessariamente rivestire la forma scritta - che, unitamente alla data certa, possono avere eventualmente rilievo al fine dell'opponibilità dell'accordo stesso all'Amministrazione, che è soggetto terzo - potendo perfezionarsi anche verbalmente, in base al principio della libertà delle forme.
Cass. civ. n. 15572/2016
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, gli investimenti consistenti in spese incrementative di beni non di proprietà dell'impresa - che li utilizza in virtù di un contratto di locazione o di comodato - possono ugualmente beneficiare del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000 purché le opere abbiano una loro individualità ed autonoma funzionalità, al termine del periodo di locazione o di comodato possano essere rimosse dall'utilizzatore ed avere un impiego a prescindere dal bene a cui accedono e siano iscritte in bilancio tra le "immobilizzazioni materiali"; viceversa, qualora si tratti di opere non separabili dal bene altrui (come, nell'ipotesi dell'ampliamento di un fabbricato insistente su area di proprietà di terzi), devono essere iscritte tra le "immobilizzazioni immateriali" e non possono beneficiare dell'agevolazione, trattandosi di costi e non di beni. (Cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lazio, Sez. dist. Latina, 12/05/2010).
Cass. civ. n. 1520/2016
Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza del Consiglio di Stato pronunciata su impugnazione per revocazione può sorgere questione di giurisdizione solo con riferimento al potere giurisdizionale in ordine alla statuizione sulla revocazione medesima, in quanto ogni diversa censura sulla decisione di merito non avrebbe ad oggetto una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto è consentito ricorrere in sede di legittimità. (rigetta, Cons. Stato, 17/07/2014).
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Il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza che ha rigettato la richiesta di revocazione è inammissibile, per carenza di interesse ad una ulteriore pronuncia di legittimità, qualora la sentenza revocanda sia stata già annullata in accoglimento di un precedente ricorso per cassazione. (rigetta, Cons. Stato, 17/07/2014).
Cass. civ. n. 23782/2015
In tema di determinazione della base imponibile ai fini dell'IRES, l'erogazione alla società di una somma da parte dei soci come finanziamento infruttifero non costituisce una sopravvenienza attiva, in quanto, se il finanziamento avviene a titolo di mutuo, l'obbligo di restituzione esclude che esso determini nuova ricchezza, mentre, se avviene in conto capitale, la configurabilità della sopravvenienza è esclusa dall'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 30/05/2013).
Cass. civ. n. 20951/2015
In materia d'IVA, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. c) del d.P.R. n. 633 del 1972, l'utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile d'importo superiore ad euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto tale operazione deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un "bene d'investimento" anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, conformemente all'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenza del 2 luglio 2015 in C-209/2014 e del 16 febbraio 2012 in C-118/2011. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 29/04/2008).
Cass. civ. n. 18392/2015
In tema di determinazione del reddito d'impresa, la normativa di cui all'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986 (ora 110, comma 7), non integra una disciplina antielusiva in senso proprio, ma è finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing" (spostamento d'imponibile fiscale a seguito di operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionali differenti) in sé considerato, sicché la prova gravante sull'Amministrazione finanziaria non riguarda la maggiore fiscalità nazionale o il concreto vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, ma solo l'esistenza di transazioni, tra imprese collegate, ad un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, incombendo, invece, sul contribuente, giusta le regole ordinarie di vicinanza della prova ex art. 2697 c.c. ed in materia di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali transazioni siano intervenute per valori di mercato da considerarsi normali alla stregua di quanto specificamente previsto dall'art. 9, comma 3, del menzionato decreto. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Lombardia, 07/05/2010).
Cass. civ. n. 17175/2015
In materia tributaria, l'accertamento dell'abuso del diritto determina l'inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria del negozio abusivo solo con riferimento allo specifico tributo per cui è stato accertato il conseguimento dell'indebito vantaggio fiscale, sicché l'operazione continua ad integrare presupposto impositivo ai fini di altri tributi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il "sale e lease back", accertato abusivo ai fini dell'imposta sui redditi, fosse, comunque, idoneo a generare debiti e crediti IVA in relazione alle fatture emesse e ricevute in esecuzione del contratto). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. II grado Bolzano, 28/0).
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In materia tributaria, la scelta di un'operazione fiscalmente più vantaggiosa non è sufficiente ad integrare una condotta elusiva, laddove sia lo stesso ordinamento tributario a prevedere tale facoltà, a condizione che non si traduca in uso distorto dello strumento negoziale o in un comportamento anomalo rispetto alle ordinarie logiche d'impresa, posto in essere per realizzare non la causa concreta del negozio, ma esclusivamente o essenzialmente il beneficio fiscale. Ne consegue che l'opzione per il "sale and lease back" di un bene strumentale, che comporta rispetto all'acquisto un'accelerata deducibilità dei costi, rientra nel libero esercizio dell'attività economica del contribuente, qualora risponda al suo specifico e concreto interesse economico di estinguere pregressi debiti mediante l'acquisizione di nuova liquidità a condizioni ritenute convenienti. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. II grado Bolzano, 28/0).
Cass. civ. n. 25758/2014
In materia tributaria, alla stregua dell'elaborazione giurisprudenziale comunitaria e nazionale, costituisce pratica abusiva l'operazione economica che, attraverso l'impiego "improprio" e "distorto" dello strumento negoziale, abbia quale scopo predominante e assorbente (seppur non esclusivo) l'elusione della norma tributaria, mentre la mera astratta configurabilità di un vantaggio fiscale non è sufficiente ad integrare la fattispecie abusiva, poiché è richiesta la concomitante condizione di inesistenza di ragioni economiche diverse dal semplice risparmio di imposta e l'accertamento della effettiva volontà dei contraenti di conseguire un indebito vantaggio fiscale.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto non abusiva la stipula di un contratto di "sale e lease back", pur pervenendo al medesimo risultato economico di una operazione di finanziamento bancario, per cui l'impiego del negozio era volto a consentire la maggiore deducibilità di canoni di leasing, rispetto ai soli interessi passivi che sarebbero stati deducibili con la stipula di un mutuo). (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. II grado di Bolzano, 15/0).
Cass. civ. n. 22016/2014
In tema di determinazione del reddito di impresa, non vi è piena discrezionalità del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., non sono legittimi i criteri di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualità, in assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Abbruzzo, 22/10/2007).
Cass. civ. n. 10758/2006
In tema di determinazione del reddito d'impresa secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore dell'art. 67, comma nono, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le quote di ammortamento degli immobili ricadenti in un ramo di azienda dato in affitto e i canoni di "leasing" su beni aziendali di tale ramo sono deducibili nella determinazione del reddito del locatore, in accordo con i principi della strumentalità e della inerenza (artt. 68 e 74 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Bologna, 13 Luglio 1999).
Cass. civ. n. 8344/2006
In tema d'imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'art. 74, terzo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel prevedere la deducibilità delle spese relative a più esercizi, non reca, a differenza dell'art. 67, secondo comma, alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito. Pertanto, la ripartizione pluriennale dei costi in questione non può aver luogo semplicemente applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti, dovendo l'impresa indicare specifici criteri commisurati alla durata dell'utilità del bene, al fine di stabilire la quota di costo imputabile a ciascun esercizio. (cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Roma, 18 Novembre 1999).
Cass. civ. n. 7296/2006
Il contratto di "sale and lease back" si configura come una operazione negoziale complessa - consistente nell'alienazione, da parte di un imprenditore, di un bene strumentale, la cui disponibilità viene tuttavia mantenuta in forza di un connesso rapporto di "leasing" -, che non può ritenersi necessariamente preordinata alla finalità di finanziamento con fraudolenta elusione del divieto di patto commissorio posto dall'art. 2744 cod. civ., salvo che lo scopo di garanzia non assurga, in concreto, a causa del contratto, qualora risulti da dati sintomatici e obiettivi che la vendita, nel quadro del rapporto volto a fornire liquidità all'impresa alienante, sia stata utilizzata per rafforzare la posizione del creditore-finanziatore, abusando della debolezza del debitore. Ove tali condizioni ricorrano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi ne consegue, anche in caso di "lease-back", come nell'ipotesi di "leasing", la deducibilità dei relativi canoni da parte dell'utilizzatore. (cassa con rinvio, Comm. Trib. Reg. Trieste, 17 Marzo 1999).
Cass. civ. n. 3516/2006
Nel sistema tributario, le pertinenze non hanno una propria autonomia né autonoma disciplina, ma seguono, secondo il generale principio civilistico posto dall'art. 817 cod. civ., il regime dei beni principali, come emerge chiaramente dalla normativa in materia di imposte sui redditi (artt. 24, 29, 33 e 39 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97) e di imposta di registro (art. 23 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) (fattispecie in tema di "ammortizzabilità", ai sensi e per i fini di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986, del terreno circostante un capannone). (rigetta, Comm. Trib. Reg. Perugia, 10 Maggio 1999).
Cass. civ. n. 21578/2005
In tema d'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 75, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che sottopone le spese per l'acquisizione di servizi al regime di competenza, senza distinzioni di sorta, e dell'art. 67, settimo comma, del medesimo d.P.R., gli oneri professionali sostenuti per il condono edilizio sono deducibili immediatamente nei limiti del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, e, solo per l'eccedenza, per quote costanti nei cinque esercizi successivi. (cassa e decide nel merito, Comm. Trib. Reg. Firenze, 19 Aprile 1999).