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Articolo 13 Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)

(D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

[Aggiornato al 25/02/2026]

Altre detrazioni

Dispositivo dell'art. 13 TUIR

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

  1. a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro(6)(7);
  2. b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  3. c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro(1).

1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro(2).

1-bis. [Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:

  1. 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro;
  2. 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro ma non a 26.600 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.](3)

2. [La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:

  1. a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
  2. b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
  3. c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
  4. d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
  5. e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.](4)

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:

  1. a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 713 euro;
  2. b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;
  3. c) 700 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro(1).

3-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 29.000 euro(2).

4. [Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:

  1. a) 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
  2. b) 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
  3. c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.](5)

5. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili, 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:

  1. a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;
  2. b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;
  3. b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro(1).

5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

5-ter. La detrazione spettante ai sensi del comma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro(2).

6. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.

Note

(1) Comma modificato dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234.
(2) Comma introdotto dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234.
(3) Comma abrogato dall'art. 3 comma 1 del D.L. 5 febbraio 2020, n. 3.
(4) Comma abrogato dalla L. 27/12/2013, n. 147.
(5) L’attuale comma 3 ha sostituito gli originari commi 3 e 4 così come disposto dalla L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.
(6) Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per l'anno 2024, la detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro".
(7) La lettera a) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b) della L. 30 dicembre 2024, n. 207.

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R. Z. chiede
domenica 12/04/2026
“Salve,
Ho 65 anni e dal dicembre 2023 ricevo L'APE SOCIALE pari a 1312 € netti al mese.
Il mio imponibile lordo per gli anni 2024 e 2025 è di 17270 € con un'imposta lorda di 3972 € e con detrazioni da lavoro pari a 2892 € (241 € × 12 mesi) : rimane una capienza di irpef pagata mensilmente (90 € × 12 mesi) ma che non risulta presente nella CERTIFICAZIONE UNICA fornita dall' INPS.
Nel 730 fatto al C.A.F. nel 2025 per i redditi del 2024 ho scalato dai 1080 € di IRPEF residua,
le spese sanitarie e una erogazione liberale onlus (sono rimasti circa 900 € di IRFEF residua).
Informandomi anche tramite i vostri articoli online, mi sembra aspettarmi il TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI) perché ho ancora capienza fiscale di ~900 € (sia per i redditi del 2024 sia per i redditi del 2025). Se è così, come posso recuperare il TRATTAMENTO AL MINIMO (EX BONUS RENZI) per redditi del 2024 e del 2025 visto che non mi è stato applicato né nella CERTIFICAZIONE UNICA fornita dall' INPS (c'è scritto che il dato dell' IRPEF pagata mensilmente non è presente nella CERTIFICAZIONE UNICA), né dal C.A.F. l'anno scorso, col il 730, per i redditi del 2024.
Quest'anno, per i redditi del 2025, posso richiedere il TRATTAMENTO INTEGRATIVO (EX BONUS RENZI) al C.A.F. in fase di compilazione del 730 ?”
Consulenza legale i 13/04/2026
Alla luce della disciplina del trattamento integrativo di cui all’art. 1 d.l. 5 febbraio 2020, n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, nonché della prassi applicativa dell’INPS e delle istruzioni dichiarative dell’Agenzia delle Entrate, occorre chiarire un punto terminologico: nel quesito posto si fa riferimento al “trattamento al minimo”, ma l’istituto di cui si discute è, in realtà, il “trattamento integrativo” già noto come “bonus Renzi”, che è misura fiscale del tutto distinta dall’integrazione al trattamento minimo pensionistico.

Quanto alla prestazione percepita dal richiedente, l’APE Sociale è un’indennità erogata dall’INPS fino al raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, nei limiti previsti dalla disciplina speciale; l’INPS, inoltre, ha espressamente chiarito che, per l’APE Sociale e per le altre prestazioni sulle quali opera quale sostituto d’imposta, il trattamento integrativo, se spettante, deve essere riconosciuto in via automatica, con successivo conguaglio e indicazione in Certificazione Unica. Ne consegue che, in linea di principio, il percettore di APE Sociale non è escluso dal beneficio solo perché titolare di tale indennità: il vero tema è verificare se, in concreto, sussistano i presupposti fiscali richiesti dalla legge.

Ed è proprio su questo punto che occorre correggere l’impostazione del ragionamento prospettato. Il fatto che, dopo avere scomputato dall’imposta lorda le detrazioni da lavoro e poi alcune spese detraibili indicate nel modello 730, residui ancora una certa “capienza IRPEF” non significa affatto, di per sé, che il trattamento integrativo sia dovuto. La norma, infatti, non collega il beneficio alla mera presenza di imposta residua dopo il 730, ma a condizioni molto più specifiche, differenti a seconda dello scaglione di reddito complessivo.

Per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, il trattamento integrativo spetta, in linea generale, nella misura annua di 1.200 euro, a condizione che l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati sia superiore alla detrazione per lavoro, spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, TUIR. Per i contribuenti, invece, con reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, come nel caso prospettato sulla base dei dati indicati, il beneficio non opera automaticamente: esso spetta solo se la somma di determinate detrazioni tassativamente individuate dal legislatore risulta superiore all’imposta lorda; in tale ipotesi, il trattamento integrativo è riconosciuto in misura pari alla differenza tra tale somma di detrazioni e l’imposta lorda, con il limite massimo di 1.200 euro annui.

Questo significa che, per la fascia 15.000-28.000 euro, non basta dimostrare di aver pagato l'IRPEF o di avere, dopo il 730, una residua imposta capiente. Occorre, invece, verificare se le detrazioni “qualificate” considerate dalla norma superino l’imposta lorda. In tale verifica rilevano alcune specifiche detrazioni, tra cui quelle per lavoro dipendente e assimilato, per carichi di famiglia e per determinati oneri previsti dal TUIR e dalla normativa richiamata dalla disciplina del trattamento integrativo; la giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno sempre sottolineato che non ogni detrazione fruita in dichiarazione è automaticamente utile a fondare il diritto al trattamento integrativo. In altri termini, la “capienza fiscale” cui si fa riferimento è concetto diverso dall’“incapienza qualificata” richiesta dall’art. 1 d.l. n. 3/2020 per i redditi sopra 15.000 euro.

Applicando tali principi ai numeri indicati, il quadro che emerge è il seguente. A fronte di un imponibile lordo di euro 17.270, viene indicata un’imposta lorda di euro 3.972 e detrazioni da lavoro pari a euro 2.892, con una differenza residua di circa euro 1.080. Orbene, questo dato, da solo, va in direzione opposta rispetto alla spettanza automatica del trattamento integrativo: significa infatti che la sola detrazione da lavoro non supera l’imposta lorda, ma resta inferiore di circa euro 1.080. Per far maturare il beneficio nella fascia di reddito 15.000-28.000 euro, sarebbe necessario che la somma delle detrazioni rilevanti ex lege superasse l’imposta lorda almeno per un importo positivo; se, invece, dopo avere considerato tali detrazioni, l’imposta lorda resta superiore, il trattamento integrativo non spetta.

Anche il riferimento alle spese sanitarie ed all’erogazione liberale a favore di una ONLUS va, quindi, maneggiato con precisione tecnica. Le spese sanitarie, nei limiti ed alle condizioni di legge, possono assumere rilievo nel calcolo, ma il mero fatto che esse abbiano ridotto l’IRPEF dovuta in dichiarazione non basta a concludere per la spettanza del trattamento integrativo. Ancora più delicata è la posizione dell’erogazione liberale alla ONLUS, perché non tutte le detrazioni d’imposta rilevano ai fini del test richiesto dall’art. 1, d.l. n. 3/2020. Dunque, il fatto che dal 730 del 2025, relativo ai redditi 2024, sia residuata “capienza” di circa 900 euro non prova affatto il diritto al trattamento integrativo; al contrario, sulla base dei dati esposti, sembrerebbe più plausibile il mancato perfezionamento dei presupposti normativi.

Sotto questo profilo, il fatto che nella Certificazione Unica INPS non compaia il trattamento integrativo non è, di per sé, indice di errore del sostituto. Le istruzioni della CU e quelle del modello 730 prevedono che la gestione del trattamento integrativo transiti attraverso gli appositi punti della certificazione e, in dichiarazione, nel rigo C14 del quadro C; se il sostituto non lo ha riconosciuto, il CAF può comunque verificarne la spettanza in sede dichiarativa, ma solo ove i presupposti sostanziali risultino effettivamente integrati. In altri termini, il CAF non “concede” discrezionalmente il bonus: si limita a liquidarlo se dai dati fiscali emerge il diritto.

Per questa ragione, il trattamento integrativo per il 2024 è recuperabile solo se spettante in base alla disciplina sopra richiamata; non è invece recuperabile solo perché non riconosciuto dall’INPS in busta o non evidenziato dal CAF nel 730. Qualora, a seguito di un ricalcolo tecnico, dovesse risultare che per il 2024 il beneficio spettava effettivamente e non è stato fruito, il rimedio non sarebbe una semplice istanza all’INPS, ma una correzione della dichiarazione a favore del contribuente, secondo gli strumenti consentiti dall’ordinamento dichiarativo. L’Agenzia delle Entrate ricorda infatti che, una volta inviato il 730, la correzione può avvenire con dichiarazione integrativa nei termini previsti dalla disciplina generale dell’art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998 e con gli ulteriori canali di rettifica consentiti per le dichiarazioni già trasmesse.

Quanto, poi, ai redditi 2025, certamente il CAF, in sede di 730/2026, potrà e dovrà verificare anche la spettanza del trattamento integrativo, compilando correttamente il rigo C14 sulla base della CU e dei dati dichiarativi complessivi. Tuttavia, anche per il 2025 il trattamento integrativo potrà essere riconosciuto soltanto se, dal ricalcolo normativamente corretto, emergerà la condizione richiesta dall’art. 1 d.l. n. 3/2020. Se i dati reddituali e detraibili del 2025 sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2024, e se non vi sono ulteriori detrazioni “qualificate” di importo tale da superare l’imposta lorda, è verosimile che anche per il 2025 il beneficio non spetti.