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Articolo 5 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 11/01/2024]

Permesso di soggiorno

Dispositivo dell'art. 5 Testo unico sull'immigrazione

1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso della proroga del visto ai sensi dell'articolo 4 ter o di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi(0).

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38 bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza(7).

2. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione può prevedere speciali modalità di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto nonchè ai soggiorni in case di cura, ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.

2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del versamento nonché le modalità di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14 bis, comma 2. Non è richiesto il versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per cure mediche nonchè dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, e 42 bis, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25(1).

3. La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:

  1. a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;
  2. [b) superiore a sei mesi, per lavoro stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono tale estensione;](2)
  3. c) inferiore al periodo di frequenza, anche pluriennale, di un corso di studio di istituzioni scolastiche, istituti tecnici superiori, istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o per formazione debitamente certificata, fatta salva la verifica annuale di profitto; secondo le previsioni del regolamento di attuazione. Il permesso può essere prolungato per ulteriori dodici mesi oltre il termine del percorso formativo compiuto, secondo quanto disposto dall'articolo 39 bis 1(3);
  4. [d) superiore a due anni, per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti familiari;](2)
  5. e) superiore alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione.

3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'articolo 5 bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare:

  1. a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
  2. b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
  3. c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni(9).

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale è rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il predetto permesso di soggiorno è revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto di ingresso per il rientro nel territorio nazionale. Il relativo visto di ingresso è rilasciato sulla base del nulla osta rilasciato ai sensi dell'articolo 24, comma 11.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non può avere validità superiore ad un periodo di due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni(10).

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi del comma 5 dell'articolo 26, ne dà comunicazione anche in via telematica al Ministero dell'interno e all'INPS nonché all'INAIL per l'inserimento nell'archivio previsto dal comma 9 dell'articolo 22 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione è data al Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui all'articolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, la durata del permesso di soggiorno non può essere superiore a due anni. Ciascun rinnovo non può superare la durata di tre anni(10).

4. Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

5. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale(4)(11).

5-bis. Nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.

5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui all'articolo 29, comma 1-ter.

5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale(13).

6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano(8).

7. Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309.

7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità.

7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea.

7-quater. E' autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro".

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

  1. a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9 ter;
  2. b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
  3. c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
  4. d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
  5. e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea e nei casi di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, e del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta(5);
  6. f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
  7. g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione;
  8. g-bis) agli stranieri di cui all'articolo 42 bis(6).

8-bis. Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale(0)(12).

9. Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.

9-bis. In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi alle seguenti condizioni:

  1. a) che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
  2. b) che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

Note

(0) Comma modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.
(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(2) Lettera abrogata dalla Legge 30 luglio 2002, n. 189.
(3) Tale lettera è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 11 maggio 2018, n. 71.
(4) Con sentenza 3 - 18 luglio 2013, n. 202, la Corte Costituzionale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato»".
(5) Tale lettera è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(6) Tale lettera è stata inserita dall'art. 1 comma 1 lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(7) Comma introdotto dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173.
Il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile.
(8) Comma modificato, da ultimo, dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, il quale ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che le presenti modifiche si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. medesimo avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2, del codice di procedura civile.
(9) Lettera modificata dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
(10) Comma modificato dal D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50.
(11) La Corte Costituzionale, con sentenza 9 marzo - 8 maggio 2023, n. 88 (in G.U. 1ª s.s. 10/05/2023, n. 19), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) e quelle definitive per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale, senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente."
(12) Le parole "la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi" e "di un'autorizzazione ai viaggi" sono state inserite dall'art. 18 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103.
Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha disposto (con l'art. 18, comma 6) che "Le disposizioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 1, lettere a), numero 2), capoverso 1-bis, c) e d), numeri 2) e 4), si applicano a decorrere dalla data di avvio in esercizio dei relativi sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza, comunicata ufficialmente dalla Commissione europea".
(13) Il comma 5-quater è stato introdotto dall'art. 56, comma 1 della L. 27 dicembre 2023, n. 206.

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Consulenze legali
relative all'articolo 5 Testo unico sull'immigrazione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

A. A. chiede
lunedģ 14/11/2022 - Estero
“Mi è stato vietato di entrare in territorio italiano per 3 anni perché sono venuto in Italia illegalmente.
Volevo sapere c'è un modo per ribaltare questa sentenza.

Voglio sapere come ottenere il permesso di ingresso in Italia dal Ministero dell'Interno italiano”
Consulenza legale i 21/11/2022
Poiché non è stato possibile visionare la documentazione citata nel quesito, si redige il seguente parere indicando genericamente le modalità di ingresso in Italia per cittadini extra europei.

La normativa di riferimento è il Testo unico sull'immigrazione.
Come stabilito dall’art. 4 del T.U. immigrazione, lo straniero che vuole entrare in Italia deve essere munito di passaporto (o documento equipollente) e visto di ingresso.

Il visto di ingresso è l’autorizzazione amministrativa con cui lo Stato italiano permette l’ingresso nel proprio territorio ed è rilasciato dagli organi periferici del Ministero degli affari esteri, autorità diplomatiche o consolari italiane presenti nello stato di origine o nel paese di residenza abituale dello straniero.
Per i soggiorni di breve durata è previsto un visto con validità fino a novanta giorni, per motivi di visite, affari e turismo.

Per la permanenza in Italia invece è necessario ottenere il permesso di soggiorno che viene rilasciato dal Ministero dell’Interno per un motivo identico a quello presente sul visto.

L’art. 5 T.U. Immigrazione indica le tipologie di permessi di soggiorno e le modalità per ottenerlo.

Tra questi ci sono i permessi di soggiorno per motivi di studio (corsi scolastici, universitari o di formazione professionale certificata), per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare.

Il permesso per motivi di studio implica trovare e iscriversi ad un corso che sia certificato e che permetta il rilascio di questo titolo di soggiorno, ricerca non sempre facile perché prevede di essere già in possesso di determinati titoli di studio.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato all’emanazione, una volta all’anno, del decreto flussi da parte del Governo che stabilisce il numero di lavoratori stagionali subordinati o autonomi che riceveranno l’autorizzazione per l’ingresso e il soggiorno in Italia ai fini indicati nel permesso.
Tale emanazione è una mera facoltà del Governo che non ha nessun obbligo di eseguirla.
Nel decreto sono stabilite anche le quote spettanti ai diversi paesi e i tipi di lavoratori ammessi.
Normalmente questi decreti permettono l’ingresso ad un numero molto limitato di persone straniere.

Altra possibilità per chi vuole entrare in Italia è di ottenere il permesso per motivi familiari a seguito di ricongiungimento con un familiare che risiede regolarmente in Italia.

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dallo straniero, regolarmente soggiornante in Italia, per il coniuge, i figli minori, i figli maggiorenni a carico per invalidità totale o per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel paese di origine o per i genitori ultrasessantacinquenni che non possono essere mantenuti dagli altri figli per gravi motivi di salute.

Il parente soggiornante in Italia dovrebbe quindi inoltrare la richiesta di nulla osta per i familiari suindicati (coniuge, figli o genitori) alla Prefettura competente in base al luogo di dimora del richiedente, presentando la documentazione necessaria prevista dall’art. 29 del T.U. immigrazione.
A seguito del rilascio del nulla osta, il familiare residente all’estero dovrà farsi rilasciare il permesso di soggiorno dall’autorità diplomatica o consolare italiana nel suo paese di origine o di residenza che verificherà i requisiti di parentela.

Chi ha ricevuto un provvedimento di espulsione ai sensi dell’art. 13 del T.U. immigrazione con divieto di reingresso in Italia per un periodo di tre o cinque anni, può impugnarlo ai sensi dell’13 comma 8 del T.U. Immigrazione e dell’art. 18 d.lgs. 150/2011 entro trenta o sessanta giorni per il residente all’estero.

I limiti all’espulsione previsti dalla legge consistono nell’esigenza di tutelare alcuni principi fondamentali derivanti dal diritto internazionale, dell’Unione Europea e dalla Costituzione.
L’art. 19 del T.U. immigrazione stabilisce i casi in cui l’espulsione è vietata.
Non potrà essere espulso il richiedente asilo o la persona che rischia con il ritorno in patria persecuzioni o torture (19 comma 1 T.U. Immigrazione).
L’19 comma 2 T.U. Immigrazione indica il divieto di espulsione al fine di tutelare i minori, le donne incinte o chi versa in condizioni di salute gravi.

Qualora l’espulsione fosse quindi illegittima lo straniero potrà proporre ricorso come sopra indicato.
Sarà in ogni caso sempre possibile per la persona espulsa proporre ricorso per motivi specifici e personali quali, ad esempio, l’integrità della vita privata o familiare.

Quando invece il provvedimento di espulsione non sia più impugnabile, il divieto di reingresso in Italia rimane vigente e non è possibile annullarlo.
Ci sono però due casi previsti dalla legge in cui il divieto di reingresso può essere revocato: 1) qualora lo straniero abbia ottenuto il ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del T.U. immigrazione; 2) qualora abbia lasciato l’Italia nel termine indicato nel provvedimento di espulsione.

Del ricongiungimento familiare si è già parlato, il secondo punto invece riguarda la possibilità per lo straniero che abbia ricevuto un provvedimento di espulsione con l’indicazione di un termine entro cui lasciare l’Italia, di chiedere la revoca del divieto di reingresso se prova di avere lasciato l’Italia entro il termine stabilito nel provvedimento (13 comma 14 T.U. Immigrazione).

Non si è potuto visionare il provvedimento contenete il divieto di reingresso e non si ha così modo di dire se al presente caso è applicabile questa fattispecie.

Qualora, invece, non ci sia modo di abbreviare il termine di divieto di reingresso in Italia, lo straniero dovrà, dopo tre anni, ottenere un visto di lunga durata -per i motivi suindicati- per entrare in Italia e richiedere entro otto giorni il permesso di soggiorno in Questura per il medesimo motivo.

Si rammenta che è sempre possibile per lo straniero che arriva in Italia richiedere l’asilo politico presentandosi in Questura se un eventuale ritorno nel paese di origine, comporti un rischio di un grave pregiudizio per la vita della persona per motivi di razza, religione, politici o per la situazione di conflitto interno e diffuso.

La richiesta di asilo politico permette allo straniero di aver un permesso di soggiorno, rinnovabile, della durata di sei mesi, in attesa dell’esito della procedura per il riconoscimento o meno dell’asilo politico o di un’altra forma di protezione internazionale.