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Articolo 29 Testo unico sull'immigrazione

(D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

[Aggiornato al 24/05/2025]

Ricongiungimento familiare

Dispositivo dell'art. 29 Testo unico sull'immigrazione

1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

  1. a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  2. b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  3. c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  4. d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.

1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

2. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29 bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:

  1. a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà(3);
  2. b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
  3. b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.

6. Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.

8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

9. La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:

  1. a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;
  2. b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui di cui agli articoli 20 e 20 bis(1);
  3. [c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.](2)

Note

(1) Tale lettera è stata modificata dall'art. 1 comma 1 lettera n) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(2) Tale lettera è stata abrogata dall'art. 1 comma 1 lettera n) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.
(3) La lettera a) del comma 3 è stata modificata dall'art. 12-quater, comma 1 del D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 187.

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Consulenze legali
relative all'articolo 29 Testo unico sull'immigrazione

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

N. S. chiede
domenica 08/06/2025
“Salve. Sono cittadina italiana di origine russa. Quasi due anni fa è morto mio figlio che viveva qui con me e quattro mesi fa è morto anche il mio marito. Sono rimasta sola. Ma nel mio paese di origine ho un altro figlio, un fratello e il mio padre (ovviamente sono tutti i tre maggiorenni, 34, 49 e 83 anni di età). A breve loro vorrebbero venire da me per aiutarmi a superare questi terribili lutti. La mia domanda è seguente, loro potrebbero rimanere con me per il tempo più prolungato oltre il visto chi li è stato rilasciato? Ho qualche possibilità di richiedere per loro il permesso di soggiorno per motivi familiari? Ho una casa che era la nostra abitazione con il mio marito di cui ho anche l'usufrutto secondo il suo testamento. E vorrei sapere anche se posso fare un testamento per mio figlio che attualmente vive in Russia. In attesa di un vostro riscontro porgo cordiali saluti.”
Consulenza legale i 13/06/2025
Purtroppo, i familiari di chi pone il quesito (figlio, fratello e padre, tutti cittadini russi) possono entrare in Italia con visto Schengen per motivi turistici, che ha una durata massima di 90 giorni ogni 180 giorni (uno ogni semestre). Per restare oltre tale periodo, è necessario ottenere un permesso di soggiorno, ma non è possibile farlo direttamente da un visto turistico, salvo eccezioni.

Il T.U. Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998) non permette di convertire il visto turistico in permesso di soggiorno ma, in presenza di determinate condizioni, è consentito richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi degli articoli 29 e 30 del T.U. Immigrazione.

Infatti, in base all’art. 30 del T.U. Immigrazione, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare”.

Come si può leggere, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è subordinato al possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, come disciplinati dall’art. 29 del T.U. Immigrazione il quale dispone che possono ottenere il ricongiungimento familiare i seguenti soggetti:
  • coniuge, oppure partner a cui si risulti legati da unione civile, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • fgli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute.
Se si è in possesso dei requisiti sopra indicati, il cittadino straniero extracomunitario che vuole ricongiungere i propri familiari deve presentare la richiesta di nulla osta esclusivamente on line sul sito del Ministero dell'Interno, al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm e utilizzando l'apposita procedura informatizzata.

Tanto premesso, nel caso specifico:
  • figlio di 34 anni: se a carico di chi pone il quesito, potrebbe presentare domanda per motivi familiari, qualora per ragioni oggettive non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del suo stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • padre di 83 anni: ha più probabilità, se può dimostrare che è a carico di chi pone il quesito, che non ha mezzi di sostentamento e che dipende dall'autrice del quesito economicamente e socialmente;
  • fratello di 49 anni: in generale non rientra tra i familiari ricongiungibili, nemmeno se a carico.

Per quanto attiene alla possibilità di disporre per testamento dell’immobile adibito a casa di abitazione in favore del figlio residente in Russia, si osserva che, essendo la disponente cittadina italiana, trovano applicazione le disposizioni in materia di successione dettate dal codice civile italiano.
In particolare, occorre fare riferimento all’art. 536 del c.c., il quale prevede una quota di eredità riservata - definita “legittima” - in favore di determinati soggetti, detti legittimari, ossia:
  • il coniuge;
  • i figli;
  • gli ascendenti (solo in assenza di figli).
Come si evince dalla norma, l’unico soggetto che può vantare diritti sulla quota di riserva è proprio il figlio in favore del quale si intende disporre, considerato che il fratello non rientra tra i legittimari e che il padre potrebbe esserlo solo in mancanza di discendenti.
Pertanto, la volontà testamentaria potrà essere validamente attuata, a condizione che il figlio premorto non abbia lasciato discendenti, i quali, in caso contrario, subentrerebbero per rappresentazione ai sensi dell’art. 467 del c.c., acquisendo anch’essi la qualità di legittimari.


V. K. chiede
mercoledì 05/03/2025
“Dear Brocardi Team,<br />
<br />
I hope you are well.<br />
<br />
I am a Ph.D. student at the University of Sannio in Benevento, Italy, with an annual income of 15,000 Euros. I recently invited my wife to Italy on a tourist family visa. Although her visa has now expired, I submitted a family reunification application before it expired, and I have all the necessary documents, including the receipt for the nulla osta application.<br />
<br />
Could you please advise on the following?<br />
<br />
Can my wife obtain a resident permit under these circumstances? If so, what are the next steps?<br />
Is it possible to apply for family reunification while she is on a tourist family visa?<br />
Thank you for your help. I look forward to your guidance.<br />
<br />
Best regards<br />
Consulenza legale i 11/03/2025
Occorre innanzitutto premettere che il visto turistico (tourist family visa) ha una durata limitata nel tempo e non consente la permanenza sul territorio italiano oltre il periodo di scadenza.

Il T.U. Immigrazione non permette di convertire il visto turistico in permesso di soggiorno ma, in presenza di determinate condizioni, è consentito richiedere un permesso di soggiorno per motivi familiari, ai sensi degli articoli 29 e 30 del T.U. Immigrazione.

Infatti, in base all’art. 30 del T.U. Immigrazione, il permesso di soggiorno per motivi familiari può essere rilasciato “c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.”.

Come si può leggere, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è subordinato al possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare, come disciplinati dall’art. 29 del T.U. Immigrazione, che prevede la possibilità di ottenere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni.

Se si è in possesso dei requisiti, il cittadino straniero extracomunitario che vuole ricongiungere i propri familiari deve presentare la richiesta di nulla osta esclusivamente on line sul sito del Ministero dell'Interno, al seguente link: https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm, utilizzando l'apposita procedura informatizzata.


J. S. chiede
mercoledì 07/08/2024
“Buongiorno.
In data 25/02/2023 ho contratto matrimonio con una donna iraniana in turchia. in data 19/04/2024, ottenuto il visto, mia moglie si è trasferita in italia dove , ad oggi, viviamo insieme. Il 15 Giugno abbiamo richiesto mediante Visametric, il ricongiungimento famigliare per sua figlia (17 anni) la quale vive con l'ex marito. Abbiamo fatto fare la dichiarazione dove lui rinuncia alla potestà genitoriale , tradotta e lagalizzata e preparato tutti i documenti necessari. Mediante avvocato abbiamo contattato l'ambasciata italiana in iran che ci ha dirottato a Visametric. La domanda è: Dobbiamo per forza affidarci a queste società filtro (Visametric) per ottenere un visto?. L'ambasciata non dovrebbe prendere la richiesta del visto in modo diretto, visto la parentela diretta con la propria madre e con me?”
Consulenza legale i 12/08/2024
Come può leggersi sul sito ufficiale dell’Ambasciata Italiana in Iran (https://ambteheran.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-straniero/visti/#:~:text=1)%20In%20caso%20di%20domanda,cellulari%2C%20personal%20computer%20e%20tablet.) l’unica compagnia autorizzata ad operare nell’ambito del contratto di esternalizzazione del servizio della raccolta delle domande di visto è Visametric Vize Hiz. ve Dan. D?s Tic. A.S. (Turchia).

Infatti, l’Ambasciata d’Italia ha concluso un accordo di collaborazione con la ditta Visametric Vize Hiz. ve Dan. D?s Tic. A.S. (Turchia), competente a raccogliere le domande di visto a partire dal giorno 16 luglio 2023.

Pertanto, in risposta al suo quesito, al fine di ottenere il visto sarà necessario rivolgersi al predetto intermediario Visametric.