I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
lunedì 07/07/2025
Considerando che la normativa di riferimento del mio impiego (sono un Agente della Polizia di Stato che svolge servizio di Volante, cioè espleto funzioni di polizia) è l' ANQ del 2009
La mie domande sono le seguenti:
1)Essendo io un studente fuoricorso e non essendo prevista per il mio percorso di Laurea la frequenza obbligatoria,ho diritto ,secondo quanto previsto dall' art 10,a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami?
2)Essendo io un studente fuoricorso e non essendo prevista per il mio percorso di Laurea la frequenza obbligatoria,se richiedo l' esonero dal lavoro sul riposo,la mia richiesta "deve" essere accolta o è comunque da valutare?
3)Essendo io un studente fuoricorso e non essendo prevista per il mio percorso di Laurea la frequenza obbligatoria,ho diritto alle 150 ore ?
4)a quali agevolazioni,che non conosco ,ho diritto riguardo turnazioni di lavoro/permessi ecc?
Preciso che ho bisogno di risposte certe ,non di opinioni . Grazie”
Il periodo viene detratto dall’orario normale di servizio, secondo le esigenze prospettate dall’interessato almeno due giorni prima al proprio capo ufficio; la richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed inderogabili esigenze di servizio.
L’interessato dovrà dimostrare, attraverso idonea documentazione, di avere frequentato il corso di studi per il quale ha richiesto il beneficio, che è suscettibile di revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo già fruito dal congedo ordinario dell’anno in corso o dell’anno successivo.
Con l’art. 20 d.P.R. 254/1999 il diritto è stato esteso anche ai corsi di studio svolti in altra località; in tal caso, i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento di tale località e per il rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
La possibilità di conteggiare, nelle 150 ore, i giorni necessari per il raggiungimento delle località sedi dei corsi e per il rientro in sede si applicano anche al personale trasferito ad altra sede di servizio, che abbia già iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede di servizio, mentre non si applicano nel caso di iscrizione a corsi universitari o postuniversitari fuori dalla sede di servizio e laddove, nella sede di appartenenza, siano attivati analoghi corsi; pertanto il tempo necessario al raggiungimento di tali località ed al rientro in sede non può essere computato nelle 150 ore.
Le stesse disposizioni si applicano anche ai corsi organizzati presso le A.S.L., mentre, per la preparazione di esami universitari o postuniversitari, possono essere attribuite e conteggiate, nell’ambito delle 150 ore, le 4 giornate immediatamente precedenti gli esami sostenuti, in ragione di 6 ore per ogni giorno (art. 22 d.P.R. 164/2002).
La normativa non parla di fuori corso e obbligo di frequenza: pertanto, non è possibile dare una risposta che discenda direttamente dalla legge, ma è necessario ricorrere all’interpretazione.
Si tenga presente che, con la sentenza n. 19610/2020, la Cassazione ha negato il diritto ai permessi retribuiti per motivi di studio allo studente lavoratore fuori corso, perché occorre anche garantire il diritto del datore alla prestazione lavorativa.
Per la Suprema Corte bisogna verificare cosa prevede il CCNL. Laddove quest’ultimo stabilisca un permesso finalizzato alla frequenza di corsi di studio universitari – attività, questa, riservata a un determinato periodo di tempo, coincidente con gli anni di durata del corso di studi – allora il permesso si riferisce unicamente agli studenti nei termini, non anche a quelli fuori corso. Questa interpretazione, secondo la Cassazione, riconduce la norma del CCNL a limiti ragionevoli, che sostengono il diritto allo studio senza però comprimere eccessivamente il diritto del datore di lavoro alla prestazione.
Pertanto, stando all’interpretazione data dalla Cassazione, pur riferita a un altro settore, non sarebbe possibile usufruire delle 150 ore per gli studenti fuori corso.
Peraltro si tenga presente che, nella circolare della Direzione Centrale per le risorse umane del Ministero dell’Interno n. 333-A/9802.B.B.5.5 del 7 aprile 2000, l'utilizzazione delle 150 ore è subordinata all'assoluta necessità di assolvere agli impegni in questione esclusivamente durante l'orario di servizio. L’assoluta necessità di frequentare dei corsi per cui non vi è frequenza obbligatoria sembra difficile da dimostrare. Anche per questa ragione non sembrerebbe possibile estendere le 150 ore a uno studente fuori corso e senza obbligo di frequenza.
Il principio è stato ribadito nella circolare del 29/07/2008, escludendo l’applicabilità delle 150 ore ai corsi online, in quanto frequentabili in differita.
Si tenga conto, inoltre, che - secondo le Sezioni Unite - non spettano i permessi retribuiti, qualora lo studente lavoratore non abbia l’obbligo di frequenza per il superamento del corso universitario a cui è iscritto (C. Cass., SS.UU., 10/7/2013 n. 17128).
Un’altra possibilità per la Polizia di Stato è quella di usufruire del congedo straordinario. La necessità di sostenere esami è una delle ipotesi in cui il congedo straordinario deve essere, a norma dell’art. 37, comma 2, d.P.R. 3/1957, concesso di diritto; la retribuzione viene corrisposta per intero e il periodo fruito è utile ai fini di carriera, pensionistici e previdenziali.
In terzo luogo, si può prendere in considerazione l’aspettativa per motivi di studio. L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dall’art. 66 d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato in forza dell’art. 52 d.P.R. 335/1982; tra le motivazioni che, in base al citato art. 66, possono dare luogo alla concessione dell’aspettativa ci sono i “motivi di famiglia” e, tra questi, giurisprudenza consolidata ha affermato che, nell’espressione “motivi di famiglia”, ben possono rientrare i motivi di studio, dovendosi comprendere in tale espressione tutte le situazioni meritevoli di apprezzamento in relazione al benessere e al progresso del dipendente, inteso come membro di una famiglia o anche come persona singola.
Questo tipo di aspettativa non dà diritto ad alcuna retribuzione e non è utile né ai fini di carriera, né ai fini pensionistici e previdenziali; è concessa a domanda, sulla quale l’Amministrazione deve pronunziarsi entro un mese; si cumula con i periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo e, pertanto, non può eccedere i 18 mesi nel quinquennio e l’anno continuativo, dovendosi prestare, ai fini interruttivi, almeno 6 mesi di servizio tra un periodo e l’altro di aspettativa a qualsiasi titolo.
Infine, vi è il congedo per la formazione. Sul punto l’articolo 20 d.P.R. 164/2002, nel riprendere il contenuto dell’articolo 5 della legge 53, testualmente recita: “1.Il personale con almeno cinque anni di anzianità di servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo per la formazione di cui all’articolo 5 della Legge 8 Marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
3. Il personale che fruisce del congedo per la formazione viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4. Il personale che può avvalersi di tale beneficio non può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5. Il personale che intende avvalersi del congedo per la formazione deve presentare istanza almeno trenta giorni prima dell’inizio della fruizione del congedo.
6. Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni”.
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