I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
mercoledì 10/07/2024
La presente per richiedere conferma di spettanza a mio favore di permessi dal lavoro retribuiti per diritto allo studio a fronte dell’avvenuta immatricolazione dal corso di Laurea Magistrale MASEC c/o UNIVPM di Ancona.
Faccio presente che sono già laureata (Laurea Specialistica in Economia Aziendale conseguita il 7/07/2000), per cui il mio obiettivo è il conseguimento della II Laurea.
Allego:
- Ultima busta paga per verifica CCNL/Inqualdramento/Qualifica… applicati (sono Resp.le Amministrazione Finanza e Controllo)
- Dettagli Corso MASEC
Sono in regola con il pagamento dele tasse universitarie
Rimango in attesa di vs cortese riscontro ed a disposizione per eventuali integrazioni.
Saluti e grazie”
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
l datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma".
I contratti collettivi possono intervenire con previsioni di miglior favore.
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami; ciò comporta che le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi potranno essere fruite solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per le necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari.
Secondo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori i permessi spettano anche se il dipendente è già in possesso di laurea e si iscrive nuovamente all’università.
Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi.
Si precisa che, secondo le Sezioni Unite, non spettano i permessi retribuiti, qualora lo studente lavoratore non abbia l’obbligo di frequenza per il superamento del corso universitario a cui è iscritto (C. Cass., SS. UU., 10/7/2013 n. 17128).
I permessi sono riconoscibili solo a quei lavoratori che frequentano un corso, al termine del quale viene rilasciato un attestato avente valore legale.
Si tenga conto, tuttavia, che il diritto allo studio deve confrontarsi e contemperarsi con l’interesse del datore di lavoro sia pubblico che privato. L’iniziativa economica privata gode di tutele altrettanto solide nel nostro ordinamento.
Ogni contratto collettivo prevede, infatti, un numero massimo di lavoratori che può assentarsi per motivi di studio.
In particolare, l’art. 8 del CCNL Industria metalmeccanica ed installazione di impianti prevede:
“A far data dal 1° gennaio 2017 sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda in quella data ovvero nell'unità produttiva secondo la prassi già in atto, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio in seguito elencati o per frequentare i corsi di formazione continua di cui all'art 7 saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ), di cui alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, così come recepita dall'Accordo sottoscritto in sede di Conferenza Stato-Regioni il 20 dicembre 2012 e recepito dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 13 febbraio 2013 (riportato in calce al presente articolo), hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati nella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno”.
In particolare, l’art. 8 prevede i Corsi volti a conseguire un titolo di istruzione terziaria (livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ), erogati dalle Università, tra le tipologie di corsi ammissibili. Il monte ore per tale tipologia di corsi è 150 ore triennali.
Pertanto, il corso di laurea di cui al presente parere rientra tra quelli per cui è possibile chiedere i permessi.
Inoltre, secondo il CCNL di riferimento, gli studenti di tali corsi potranno fruire di 16 ore retribuite, non a carico del monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri parziali, idoneità.
Inoltre, potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso.
Per usufruire di tali permessi è necessario che il lavoratore faccia richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende sostenere.
A richiesta dell'azienda il lavoratore dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio del diritto di cui all’art. 8.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
I permessi retribuiti sopra definiti si intendono cumulabili limitatamente al conseguimento di livelli successivi del QEQ.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio finalizzati all'acquisizione di titoli di studio riferibili a tutti i livelli del QEQ presso gli istituti erogatori su elencati, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l'esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui al comma 1 del presente articolo.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
In conclusione, in base alla normativa di riferimento, confermiamo il diritto a usufruire con i limiti sopra descritti dei permessi retribuiti per diritto allo studio per la frequenza e per sostenere gli esami del corso di Laurea Magistrale MASEC, come previsto dall'articolo 10 della Legge 300/1970 e dalle disposizioni del CCNL applicato.
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