I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
giovedì 14/11/2024
Sono un conducente di autobus a tempo indeterminato da quasi 10 anni inquadrato dal ccnl autoferrotranvieri.
Dal ottobre 2022 frequento un corso serale presso istituto tecnico commerciale per il conseguimento del diploma. Questo è l' ultimo anno e ho intenzione di fare richiesta al mio datore di lavoro (azienda con oltre 2000 dipendenti) dei permessi per le 150 ore in vista degli esami previsti nel 2025.
Dalle prime richieste informarli mi è stato comunicato di non aver diritto ai suddetti permessi in quanto mi è già stato concessa una turnazione agevolata ( inizio 06:00 fine 16:00/16:15).
Le lezioni iniziano dalle 16:50 alle 22:00.
E che non trattandosi di corso sperimentale come previsto dal art.53 accordo nazionale del 10/02/1978 tale diritto delle 150 non mi spetta, ma solo i giorni d'esame.
Ringrazio fin da ora della vostra disponibilità e consulenza.
In attesa di vostre notizie, porgo
Cordiali saluti.”
I contratti collettivi possono intervenire con previsioni di miglior favore.
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi e per sostenere gli esami; ciò comporta che le ore di permesso retribuite previste dai contratti collettivi potranno essere fruite solo per la frequenza di quei corsi di studio che abbiano orari coincidenti con quelli di lavoro e non per le necessità connesse alla preparazione degli esami o per altre attività complementari.
Secondo quanto previsto dallo Statuto dei lavoratori i permessi spettano anche se il dipendente è già in possesso di laurea e si iscrive nuovamente all’università.
Il datore di lavoro può richiedere le certificazioni comprovanti l’effettiva frequenza dei corsi.
Si precisa che, secondo le Sezioni Unite, non spettano i permessi retribuiti, qualora lo studente lavoratore non abbia l’obbligo di frequenza per il superamento del corso universitario a cui è iscritto (C. Cass., SS. UU., 10/7/2013 n. 17128).
Pertanto, nel caso di specie è corretto quanto affermato dal datore di lavoro: il corso può essere frequentato al di fuori dell’orario di lavoro, in quanto è già stata concessa una turnazione agevolata che non coincide con gli orari del corso. Peraltro, come precisato anche dalla sentenza della Cassazione citata, se il corso non prevede un obbligo di frequenza, le 150 ore non spettano comunque. Non sono previsti permessi per il tempo dedicato allo studio, ma solo per la frequenza di corsi obbligatori e per le giornate di esame.
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