La perizia e la consulenza tecnica nell’ordinamento italiano
Preliminarmente è utile esaminare in modo sintetico le norme dei codici di procedura civile e penale e delle relative disposizioni di attuazione che disciplinano la perizia e le diverse tipologie di consulenza tecnica e nelle quali l’art. 15 si inserisce.
Nell'ambito del
processo penale, il comma 1 dell’art.
221 c.p.p. prevede che il giudice nomini il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi oppure, al di fuori dell’albo, tra persone fornite di “particolare competenza” nella specifica disciplina. La regolamentazione degli albi dei periti è contenuta negli artt.
67,
68,
69 delle norme di attuazione del codice di procedura penale: nell’albo devono essere sempre previste le categorie degli “esperti” in medicina legale ed in psichiatria (art. 67 comma 2); possono ottenere l’iscrizione nell’albo le persone fornite di “speciale competenza” nella materia (art. 69 comma 1); la richiesta di iscrizione deve essere accompagnata dai titoli e documenti attestanti la “speciale competenza” del richiedente (art. 69 comma 2).
Il comma 2 dell’art.
221 c.p.p. contempla il conferimento della perizia a più persone
“quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline”. Alla luce di ciò, si è ampiamente diffusa la prassi di istituire
collegi composti sia da specialisti in medicina legale che da specialisti nella materia oggetto di indagine. Un'altra prassi, questa erroneamente diffusa, è quella per cui si autorizza il medico legale ad avvalersi, sempre in caso di perizia nel giudizio di responsabilità sanitaria, di uno o più specialisti competenti nella materia di interesse, con la funzione di ausiliari. Tuttavia, il comma 2 dell’art.
228 c.p.p. non ammette ciò, in quanto stabilisce che il giudice possa sì autorizzare l’eventuale ricorso ad
ausiliari, ma questi devono limitarsi solamente allo svolgimento di
attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni: questo significa che un altro professionista (il quale compie un’attività tipicamente intellettuale) non può svolgere il compito di ausiliario del perito. Per questo motivo, nei casi in cui il perito incaricato abbia la necessità di disporre anche di competenze che non possiede, l’unica procedura corretta è quella della nomina di un collegio peritale interdisciplinare.
Nel codice di procedura penale è disciplinata anche la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero, agli artt.
359 e
360: anche in questo caso è necessario che il perito disponga di “specifiche competenze”.
Per quanto riguarda la
consulenza tecnica in ambito civile, l’art.
61 c.p.c. dispone che
“quando è necessario, il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica”, la scelta dei quali deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali.
La regolamentazione degli albi dei consulenti tecnici è contenuta agli artt.
13 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, dove è previsto, in particolare, che: l’albo debba sempre contenere la categoria medico-chirurgica (art.
13 comma 3); possano ottenere l’iscrizione nell’albo le persone fornite di “speciale competenza tecnica” nella materia (art.
15 comma 1); la domanda di iscrizione all’albo debba essere corredata dai titoli e documenti attestanti la “speciale capacità tecnica” del richiedente (art.
16 comma 2 n. 5).
Nomina dei CTU e dei periti
L'articolo 15 interessa tutti i procedimenti, sia civili che penali, aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria e dunque riguarda sia la scelta del perito e del consulente tecnico del pubblico ministero in ambito penale, sia la scelta del consulente tecnico da parte del giudice civile; la locuzione “consulente tecnico d’ufficio” adottata nella norma in esame comprende quindi le due ultime figure citate, una operante in ambito penale, l’altra in ambito civile.
L’art. 15 dà alcune indicazioni che integrano le vigenti disposizioni dei codici di procedura penale e civile, nonché delle relative disposizioni di attuazione. La norma stabilisce che l'autorità giudiziaria debba affidare l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia ad un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, i quali devono:
- essere iscritti negli appositi albi dei consulenti;
- non essere in una posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi;
I CTU da nominare nel tentativo di conciliazione obbligatoria (di cui all'articolo
8, comma 1) devono inoltre essere in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi.
La consulenza tecnica d’ufficio o la perizia, in caso di responsabilità sanitaria, sono sempre collegiali, essendo affidate ad un medico specializzato in medicina legale e ad uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, ossia nella materia su cui è richiesto il parere. Una grande novità introdotta dalla norma è il fatto che tutti gli specialisti del collegio devono essere scelti tra gli iscritti negli albi: in questo modo è esclusa la possibilità di ricorrere a professionisti che non siano iscritti.
Un’altra novità è la previsione che impedisce la partecipazione al collegio dei periti o dei consulenti tecnici quando questi si trovino in una posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi. La natura di tale conflitto non è definita dalla norma, e può quindi assumere varie connotazioni: economiche, morali, parentali, istituzionali, etc.
Viene inoltre specificato che i consulenti tecnici d’ufficio da nominare nell’ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all’art.
696 bis c.p.c. (che l’art.
8 prevede come obbligatoria) devono essere
in possesso di adeguate e comprovate competenze nell’ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi. Allo stato attuale, gli specialisti non medici legali in possesso di tali dettagliati requisiti non sono numerosi e per questo motivo è ragionevole ipotizzare che in una una prima fase di applicazione della norma verranno composti collegi di consulenti tecnici in cui il solo componente medico legale sarà in possesso dei requisiti prescritti in ambito di conciliazione.
L’art.
5 comma 1 della legge Gelli dispone che gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle
raccomandazioni previste dalle linee guida. Tra le prestazioni sanitarie contemplate dalla norma sono ricomprese anche quelle con
finalità “di medicina legale”: ciò significa che, anche per le prestazioni medico-legali, dovrà essere elaborato un sistema di linee guida secondo le analitiche previsioni dell’art. 5. Inoltre, riferendosi la norma a tutte le prestazioni sanitarie con finalità di medicina legale, esse riguarderanno l’attività anche dei consulenti tecnici nominati dalle parti private.
Albi dei consulenti
Il comma 2 prevede che negli albi dei consulenti debbano essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti e che, in sede di revisione degli albi stessi, sia indicata, relativamente a ciascuno degli esperti, “l’esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati”.
Il comma 3 prescrive che tali albi debbano essere aggiornati con cadenza almeno quinquennale, al fine di garantire un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, oltre, com’è ovvio, a quella medico legale. Il fatto che sia prevista un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche significa che gli albi devono comprendere e distinguere non solo tutti i tipi di specialisti, ma anche le diversificate competenze all’interno delle singole specializzazioni.
Incarico al collegio
Il comma 4 specifica che l’accertamento tecnico e la perizia debbano essere affidate ad un collegio: questo allo scopo di evitare la prassi ormai diffusa di autorizzare il perito o il consulente tecnico ad avvalersi di propri ausiliari anche quando ad essi sono richieste prestazioni intellettuali di carattere specialistico.
La norma stabilisce inoltre l'inapplicabilità ai componenti del collegio della disciplina dei compensi di cui all'art. 53 TU spese di giustizia, che prevede l’aumento del 40% dell’onorario per ogni componente del collegio successivo al primo. Da questa scelta di ridurre l’importo dei compensi a periti e CTU emerge la non equità di trattamento rispetto ad altri periti e CTU che operino in collegi chiamati a valutare materie diverse dalla responsabilità sanitaria (come, ad esempio, malattie da lavoro, violenze sessuali o maltrattamenti mortali), per i quali il contenuto dell’art. 53 resta valido. A causa di ciò, è prevedibile che le richieste dei professionisti sanitari volte ad essere inseriti negli albi dei consulenti di cui all’art. 15 saranno scarse.