La
perizia, per l’importanza che spesso può avere all’interno di un procedimento penale, deve assicurare una notevole professionalità da parte di chi la espleta.
Per tali motivi la norma in esame richiede una speciale qualificazione delle persone cui la perizia viene affidata. Ciò viene assicurato da un lato, adottando come criterio principale per la nomina quello della
iscrizione ad appositi albi professionali, anche se non si esclude sussidiariamente il ricorso ad
altri esperti di particolare competenza e dall’altro lato, imponendo al giudice di disporre una
perizia collegiale quando le indagini e le valutazioni risultano di
notevole complessità.
Dal punto di vista pratico, presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie, tra cui sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia.
L'albo dei periti è tenuto a cura del
presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal
procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
Ai sensi del comma 3, il perito ha l’
obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione di cui all’articolo
36.