Preliminarmente, è opportuno chiarire cosa sia il tasso Euribor e soprattutto quale sia il suo ruolo nel settore bancario.
Quando si parla di Euribor (Euro Inter Bank Offered Rate, ovvero Tasso interbancario di offerta in Euro), si fa riferimento a un parametro che viene utilizzato come punto di riferimento per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile.
Esso viene calcolato quotidianamente in base al tasso che le banche europee applicano vicendevolmente nelle varie transazioni finanziarie. L’Euribor, quindi, può avere un impatto significativo sul costo totale di un mutuo per il consumatore.
Nel 2013 alcune grandi banche europee venivano sanzionate dall’Antitrust, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con l’accusa di manipolazione illegittima dei tassi sulla base dei quali viene determinato l’Euribor.
La manipolazione del tasso Euribor può infatti aumentare il costo dei mutui a tasso variabile, rendendo più difficile per i consumatori pagare i propri debiti bancari.
L’Euribor, inoltre, non viene utilizzato solo dalle banche che lo hanno determinato e che sono state sanzionate dall’Antitrust, bensì anche da altre banche estranee alla sua determinazione.
Il caso deciso dalla Cassazione con l’ordinanza sopra richiamata – la n. 34899 del 13.12.2023 - riguardava proprio quello di una banca che, sebbene non avesse direttamente preso parte agli accordi di illegittima manipolazione dell’Euribor, ne aveva comunque fatto uso in ordine alla sottoscrizione di un contratto di leasing.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno affermato che, sebbene la banca non fosse direttamente coinvolta nell’accordo di manipolazione del tasso Euribor, il contratto di leasing che ne è derivato era comunque da considerarsi nullo.
Inoltre, secondo la Cassazione, il consumatore danneggiato da tale clausola illegittima potrebbe avere diritto anche ad un risarcimento del danno.
Gli ermellini, infatti, richiamano i principi espressi in precedenza dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 2207 del 4 febbraio 2005, secondo cui la violazione di interessi riconosciuti come rilevanti dall’ordinamento giuridico, previsti dalle norme a tutela della libertà di concorrenza, costituisce, almeno potenzialmente, un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Ebbene, con la sentenza n. 12007 del 2024, la Suprema Corte esclude la possibilità di invocare la nullità automatica di una clausola inserita in un contratto di mutuo che faccia riferimento all’Euribor, qualora la determinazione dello stesso sia il frutto di un’intesa tra istituti di credito restrittiva della concorrenza.
Secondo i giudici di legittimità, infatti, la prova dell’esistenza dell’intesa richiamata, nonché della idoneità della stessa in concreto a manipolare il tasso Euribor, grava sul soggetto che invoca la nullità.
Ne consegue che, se la banca non ha preso parte all’accordo di manipolazione, non ne ha alcuna consapevolezza e non sussiste l’intento di manipolare il contenuto del contratto di mutuo in adesione alle intese restrittive della concorrenza, la clausola non può considerarsi nulla.
Permane, tuttavia, la possibilità di applicare una nullità parziale, laddove il richiedente sia in grado di dimostrare che l’alterazione dell’Euribor abbia concretamente inciso sul tasso stabilito per il mutuo.
In quest’ultimo caso, la Cassazione riconosce sempre la possibilità, per i soggetti danneggiati, di agire per ottenere tutela risarcitoria contro i responsabili del danno. Gli ermellini, inoltre, affermano che le conseguenze della nullità parziale della clausola dovranno essere valutate in conformità ai principi generali dell’ordinamento.