La Cassazione, con l’Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha stabilito un principio che potrebbe avere un impatto rilevante su chiunque abbia sottoscritto un mutuo, un finanziamento o un leasing indicizzato all’Euribor nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008.
Il tasso Euribor svolge un ruolo fondamentale nel settore bancario, in quanto viene utilizzato come riferimento per calcolare il tasso di interesse dei mutui a tasso variabile. L’Euribor quindi può avere un impatto significativo sul costo totale di un mutuo per il consumatore.
Nel 2013 alcune grandi banche europee sono state sanzionate dall’Antitrust, ossia l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per aver manipolato illegittimamente i tassi sulla base dei quali viene determinato l’Euribor.
La manipolazione del tasso Euribor può infatti aumentare il costo dei mutui a tasso variabile, rendendo più difficile per i consumatori pagare i loro debiti bancari.
L’Euribor non viene soltanto utilizzato dalle banche che lo hanno determinato e che sono state sanzionate dall’Antitrust, ma viene utilizzato anche dalle altre banche estranee alla sua determinazione.
Il caso sul quale la Corte di Cassazione ha emesso l’Ordinanza citata è proprio un caso di un contratto bancario di leasing stipulato da una banca che non ha partecipato alla determinazione dell’Euribor e che quindi non è stata sanzionata dall’Antitrust, ma che ha comunque utilizzato l’Euribor come riferimento per i tassi d’interesse applicati a quel contratto.
In casi come questo, per la Cassazione, il tasso d’interesse è nullo. Ciò è vero anche se l’istituto bancario con cui è stato stipulato il contratto non è uno di quelli che sono stati precedentemente sanzionati dall’Antitrust.
La Corte ha riconosciuto che la Decisione dell’Antitrust ha la natura di “prova privilegiata” dell’esistenza dell’intesa illecita. Questa intesa era stata conclusa “a monte” del leasing ed era sufficiente a fondare la richiesta di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo della manipolazione.
In termini più semplici, anche se la banca non era direttamente coinvolta nell’accordo che ha manipolato il tasso Euribor, il contratto di leasing che ne è derivato è comunque considerato nullo.
Questo diritto è previsto dalla legge n. 287 del 1990, che all’art. 2 stabilisce la nullità delle intese restrittive della concorrenza.
E non è tutto.
Non soltanto il tasso di interesse stabilito nel contratto sarà considerato nullo, ma il consumatore potrebbe avere diritto anche ad un risarcimento del danno.
Infatti, nell’Ordinanza citata, si fa riferimento ai principi precedentemente espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 2207 del 4 febbraio 2005. Secondo questi principi, la violazione di interessi riconosciuti come rilevanti dall’ordinamento giuridico, previsti dalle norme a tutela della libertà di concorrenza, costituisce, almeno potenzialmente, un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c.
Questo significa che chiunque abbia subito un danno a causa di una contrattazione “a monte” ha il diritto di intraprendere un’azione legale per l’accertamento della nullità dell’intesa e per il risarcimento del danno.
In termini più semplici, se un individuo o un’organizzazione ha subito un danno a causa di un accordo che limita la concorrenza, ha il diritto di cercare un rimedio legale. Questo può includere l’annullamento dell’accordo e il risarcimento per qualsiasi danno subito. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione e rappresenta un importante strumento di tutela per i consumatori e le imprese nel settore bancario.