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La banca rifiuta di aderire alla mediazione

La banca rifiuta di aderire alla mediazione
Condannata al pagamento delle spese del contributo unificato la Banca che manifesta l’intenzione di non aderire alla mediazione con una lettera inviata all’organismo tramite PEC.
Il caso ha ad oggetto una domanda di accertamento della nullità di un contratto di mutuo rientrando nelle controversie in materia di contratti bancari e finanziari, per le quali l’art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. n. 28/10 impone il procedimento di mediazione obbligatoria, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La banca convenuta non si presentava all’incontro fissato dal mediatore, limitandosi ad inviare alla segreteria dell’organismo di mediazione una comunicazione a mezzo p.e.c. contenente l’intenzione a non voler partecipare all’incontro precisandone le motivazioni.

Secondo quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Vasto con ordinanza del 6.12.2016, “tale comportamento va interpretato come assenza ingiustificata della parte invitata. Questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità”.

Anticipare tale eventualità per iscritto è solo mera cortesia.

Pertanto “il dissenso alla mediazione, ai fini della sua validità, deve essere non solo personale, ma anche consapevole, informato e, soprattutto, motivato”.

Senza partecipare alle attività informative e di interpellanza da espletarsi al primo incontro, annunciare per iscritto la propria assenza, provvedendo ad illustrare le ragioni che la inducono a decidere di non voler iniziare una mediazione, non può considerarsi il dissenso validamente espresso, perché – a prescindere dalla validità delle argomentazioni giustificative – la parte non si è posta nelle condizioni di esprimere una volontà consapevole ed informata (non potendo sapere di cosa si sarebbe parlato in mediazione).

L’organismo di mediazione può quindi astenersi dal prendere in considerazione la comunicazione scritta, se non a fini strettamente organizzativi e logistici per la celebrazione del primo incontro.

Secondo il giudice, inoltre, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del D. Lgs. n. 28/10, una pronunciata di condanna della Banca al versamento all'Erario di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in conseguenza della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.


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