Nel caso esaminato dalla Cassazione, un soggetto aveva agito in giudizio nei confronti della responsabile di un sinistro stradale e della compagnia assicuratrice, al fine di vederli condannare al risarcimento dei danni cagionati alla propria autovettura, nonché per le lesioni subite a seguito dell'incidente riconducibile all’esclusiva responsabilità della convenuta.
Il Giudice di Pace, nel pronunciarsi in primo grado di giudizio, aveva rigettato la domanda di risarcimento dei danni, ritenendo non provata una “dimostrazione convincente dei suoi elementi giustificativi”.
Il danneggiato proponeva, pertanto, appello dinanzi al Tribunale, il quale, tuttavia, riconosceva unicamente il diritto dell’appellante al risarcimento dei danni subiti a seguito del danneggiamento dell’autovettura, confermando il capo della sentenza di primo grado che aveva escluso il risarcimento del danno subito per le lesioni fisiche riportate, in quanto, in applicazione dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, le "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico riscontrate all’infortunata" non erano state dimostrate "con le rigorose modalità prescritte ex lege".
Il danneggiato decideva, dunque, di ricorrere in Cassazione.
La Corte, nel pronunciarsi in ordine alla risarcibilità del danno subito dalla persona, ribadiva che, ai sensi dell’art. art. 32, comma 3-quater, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, "il danno alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione".
Tuttavia, la Cassazione rilevava come non dovesse condividersi il rilievo dei giudici dei precedenti gradi di giudizio, secondo cui il danneggiato non avrebbe provato i danni subiti in base alle “rigorose modalità” previste dalla legge per le lesioni lievi.
Secondo la Corte, dunque, il Tribunale avrebbe errato, in quanto, dopo essersi discostato dalla motivazione del giudice di primo grado, che aveva ritenuto “inattendibile” il referto ospedaliero prodotto dall’attore, aveva ugualmente escluso la risarcibilità del danno biologico, nonostante tale referto avesse diagnosticato “contusioni alla spalla, al torace e alla regione cervicale guaribili in 7 giorni”.
Alla luce degli accertamenti medici effettuati, infatti, secondo la Cassazione, le lesioni lamentate “non potevano essere ritenute, di per sé, "affezioni asintomatiche di modesta intensità non suscettibili di apprezzamento obiettivo clinico" alla stregua dell’art. 32, comma 3-quater, del d.l. n. 1 del 2012”.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione annullava la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva escluso il risarcimento del danno derivante dalle lesioni fisiche patite a seguito del sinistro, rinviando la causa al Tribunale, affinché decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi espressi dalla Corte stessa.