In particolare, se il locatore per lungo tempo non richiede il pagamento del canone di locazione pattuito, tale comportamento può essere considerato una prova del mutamento degli accordi intercorsi tra le parti?
Il Tribunale, con la sentenza sopra citata, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune precisazioni sul punto.
Nel caso esaminato dal Tribunale, una coppia aveva intimato lo sfratto per morosità (art. 658 cod. proc. civ.) di un soggetto che abitava in affitto presso l’immobile di loro proprietà, evidenziando come il locatario non avesse mai pagato il canone di locazione relativo a tale immobile, che era stato adibito a laboratorio artigiano.
Il locatario si opponeva allo sfratto, eccependo di aver concordato verbalmente con il locatore “che nulla sarebbe stato corrisposto a titolo di canone di locazione per tutta la durata del rapporto”, a condizione che egli avesse provveduto a devolvere gli importi stabiliti per soddisfare i bisogni del proprio figlio (nipote del locatore) e che avesse eseguito alcuni lavori di ristrutturazione all’interno dell’immobile.
Il locatario evidenziava, inoltre, di aver sostenuto una spesa di Euro 20.000 per ristrutturare l’immobile in questione e chiedeva la restituzione di tale importo.
Il Tribunale, nel pronunciarsi nel merito della questione, rilevava come la mancata corresponsione del canone fosse un dato pacifico e come non fosse in alcun modo provato l’asserito accordo verbale in base al quale il locatario non avrebbe dovuto pagare il suddetto canone.
Secondo il Tribunale, peraltro, risultava poco credibile che il locatario avesse eseguito lavori sull’immobile, in quanto tali lavori risultavano già effettuati prima dell’ingresso del medesimo nell’immobile in questione.
Evidenziava il Tribunale, infine, come la prolungata mancata richiesta di adempimento da parte del locatore non poteva essere considerato “comportamento concludente idoneo a modificare i termini dell’accordo contrattuale né presentare la pretesa valenza indiziante, proprio alla luce dei rapporti di stretta parentela esistenti tra le parti”.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva di dover accogliere la domanda di risoluzione del contratto di locazione, nonché quella, conseguente, di rilascio dell’immobile, confermando la data del rilascio già fissata con una precedente ordinanza.
Il Tribunale, inoltre, condannava il convenuto al pagamento dei canoni di locazione mai corrisposti, oltre interessi dalla scadenza delle singole mensilità al saldo effettivo.
Quanto alla domanda di restituzione dell’importo che il locatario avrebbe speso per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione, il Tribunale riteneva di dover rigettare tale richiesta, in quanto la documentazione allegata dal locatore dimostrava agevolmente “che i lavori nel fondo di proprietà delle attrici furono precedenti all’ingresso del conduttore nell’immobile”.