L’assemblea di condominio può stabilire che tale spesa venga ripartita in parti uguali tra i vari condomini, a prescindere dai consumi effettivi di ciascuno?
Stando a quanto affermato dal Tribunale di Roma, in una sentenza del 30 gennaio 2017, sembrerebbe proprio di no.
Nel caso esaminato dal Tribunale, alcuni condomini avevano agito in giudizio nei confronti del condominio, al fine di veder dichiarata la nullità della delibera assembleare con cui era stata approvata la ripartizione delle spese relative ai consumi di acqua.
L’assemblea, in particolare, aveva approvato la ripartizione di questa spesa in parti uguali tra i vari condomini, nonostante in ciascun appartamento fosse stato installato un apposito contatore, che consentiva di rilevare i consumi effettivi di ciascun appartamento.
Il Tribunale, riteneva, in effetti, di dover accogliere le domande proposte dai condomini, dichiarando nulla la delibera assembleare impugnata.
Osservava il Tribunale, in particolare, che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17557 del 01 agosto 2014, ha precisato che, all’interno del condominio, le spese relative ai consumi di acqua “devono essere ripartite in base all’effettivo consumo se questo è rilevabile oggettivamente con strumentazioni tecniche”.
Infatti, l’installazione in ogni appartamento di un contatore consente di determinare con certezza il consumo di ciascuna unità immobiliare.
Di conseguenza, secondo la Cassazione, in questo caso, è possibile utilizzare proprio la lettura del contatore come “base certa” per l’addebito dei costi idrici di ciascun appartamento, mentre, per quanto riguarda i consumi relativi alle parti comuni dell’edificio, i medesimi dovranno essere ripartiti in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino.
Tale criterio, del resto, è conforme a quanto stabilito dall’art. 1123 cod. civ., in base al quale, le spese relative a cose destinate a servire i vari condomini in misura diversa, devono essere ripartite in proporzione all’uso che ciascuno può farne.
Nel caso in esame, invece, il Tribunale aveva accertato che il riparto della spesa relativa al consumo di acqua era stato effettuato in parti uguale e, dunque, in contrasto con la norma sopra citata e con quanto stabilito dalla Corte di Cassazione.
Di conseguenza, la delibera dell’assemblea di condominio che aveva approvato questa ripartizione delle spese di acqua doveva, in effetti, considerarsi illegittima.
Ciò considerato, il Tribunale dichiarava la nullità della delibera assembleare impugnata, relativamente all’approvazione del riparto delle spese relative ai consumi di acqua, per contrasto con l’art. 1123 c.c., condannando il condominio anche al pagamento delle spese processuali.