In particolare, l’assemblea condominiale può porre a carico dei condomini degli esborsi a titolo di addebito personale, che non siano strettamente necessari per la gestione e la conservazione delle cose comuni?
Nel caso esaminato dal Tribunale, un condomino aveva agito in giudizio al fine di veder annullata la delibera con la quale l’assemblea di condominio aveva approvato la ripartizione delle spese tra i condomini, in quanto tale delibera avrebbe erroneamente addossato a carico del condomino ricorrente un addebito personale a titolo di “esborsi assicurativi”.
Il condominio si era costituito in giudizio, contestando le domande formulate e ribadendo la legittimità dell’addebito, che faceva riferimento alla quota di rimborso assicurativo per sinistri condominiali in precedenza riconosciuto dal condominio ad una condomina e che il condomino ricorrente non aveva mai provveduto a versare.
Il Giudice di Pace di Milano, pronunciatosi in primo grado, aveva rigettato la domanda del condomino, con la conseguenza che questi aveva provveduto ad impugnare la decisione dinanzi al competente Tribunale.
Il Tribunale aderiva alle argomentazioni svolte dal condomino in questione, evidenziando come non si comprendesse perchè il condominio avesse richiesto al medesimo l’esborso della somma a titolo di “esborsi assicurativi”, dal momento che lo stesso condominio, “tornando sui propri passi, aveva ritenuto che le somme a titolo di risarcimento del danno in precedenza accordate alla condomina (…) non fossero in realtà dovute ed aveva iniziato le relative procedure di recupero”.
Secondo il Tribunale, dunque, il condominio, invece di chiedere esborsi ingiustificati ai condomini, doveva proseguire nelle proprie azioni di recupero nei confronti della condomina, con la conseguenza che la delibera impugnata doveva essere considerata “radicalmente nulla, in quanto emessa in carenza di potere”.
Evidenziava il Tribunale, in particolare, come, ai sensi dell’art. 1135 cod. civ., all’assemblea di condominio non è consentito di “addossare ai condomini addebiti personali richiedendo a questi ultimi esborsi pecuniari che non siano necessari per la gestione e la conservazione delle cose comuni”.
In sostanza, dunque, il Tribunale riteneva di dover accogliere l’appello proposto dal condomino, dichiarando la nullità della delibera assembleare impugnata, nella parte in cui aveva approvato il bilancio d’esercizio addossando a carico del condomino impugnante l’addebito personale a titolo di esborso assicurativo.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale accoglieva l’impugnazione proposta dal condomino, riformando la sentenza di primo grado e condannando il condominio a rimborsare al condomino le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio.