Secondo il TAR, dunque, “ai fini del rilascio della concessione edilizia, si devono valutare come opere di nuova costruzione, quelle opere che comunque implichino una stabile – ancorché non irreversibile – trasformazione urbanistico-edilizia del territorio preordinata a soddisfare esigenze non precarie del committente sotto il profilo funzionale e della destinazione dell’immobile”.
Pertanto, “sono soggetti a titolo edilizio tutti i manufatti che, pur semplicemente aderenti al suolo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale”.
E per quanto riguarda invece il permesso di costruire? Esso è necessario anche per installare una roulotte?
Anche in questo caso, la risposta deve dirsi positiva, come affermato da diverse pronunce dei giudici di merito e della Corte di Cassazione.
In particolare, la Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza del 2 marzo 2016, ha precisato che la “installazione su di un terreno, in assenza del permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura diretta a soddisfare esigenze abitative, integra il reato di costruzione edilizia abusiva”, di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico edilizia).
Il TAR Roma, inoltre, con la sentenza n. 217 del 9 gennaio 2014, aveva precisato che “è necessario il rilascio del permesso di costruire per il deposito di roulotte o camper stabilmente ubicati all’interno di un suolo privato, allorquando in ragione dei sistemi di ancoraggio al suolo o del tempo decorso dal momento dell’installazione, si sia determinata una situazione di stabilità tale da rendere qualificabile l’intervento edilizio alla stessa stregua di una nuova costruzione”.
Osserva il TAR, infatti, come sia “l’impiego di un dato bene che ne qualifica l’incidenza sull’assetto urbanistico ed edilizio del territorio; cosicché, a fronte di uno stato complessivo dei luoghi in cui i mezzi mobili, stabilmente destinati all’uso abitativo, concorrono a realizzare con gli altri interventi una prolungata e rilevante alterazione del territorio (come accaduto nel caso di specie, in ragione della connessione funzionale fra il camper e gli altri interventi edilizi, consistenti nella realizzazione del pianale in cemento, della tettoia e del box), non può non ritenersi necessario il preventivo rilascio del titolo edilizio”.
La necessità del permesso di costruire, inoltre, è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 10504/2015, ha chiarito che “in tema di reati edilizi-urbanistici, è configurabile il reato di costruzione edilizia abusiva (art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001) nell’ipotesi di installazione su un terreno, senza permesso di costruire, di strutture mobili quali camper, roulotte e case mobili, sia pure montate su ruote e non incorporate al suolo, aventi una destinazione duratura al soddisfacimento di esigenze abitative. Ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di case prefabbricate munite di ruote gommate”.
In conclusione, deve ritenersi che la roulotte, essendo volta a soddisfare esigenze abitative di natura stabile e non temporanea, devono considerarsi come “nuove costruzioni”, per le quali si rende necessario il rilascio della concessione edilizia e del permesso di costruire.