Oppure, continuare gli studi pur svolgendo già un’attività lavorativa può essere frutto non di una necessità, ma di una precisa e libera scelta del lavoratore o della lavoratrice.
Chiaramente, non è semplice conciliare gli orari di lavoro - soprattutto se si è lavoratori dipendenti - con l’esigenza di disporre di tempo sia per recarsi a lezione sia per preparare gli esami.
Forse, però, non tutti sanno che il lavoratore - il quale segua anche un percorso di studi riconosciuto dalla legge - ha diritto a vedersi attribuito dal datore di lavoro il tempo per potersi dedicare, appunto, al completamento e all’arricchimento della propria istruzione.
Ci riferiamo ai permessi studio per lavoratori studenti, previsti dalla Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) e precisamente dall’art. 10.
Ma vediamo cosa prevede, nel dettaglio, questa norma.
L’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori, intitolato “Lavoratori studenti”, non riguarda solo i permessi studio.
Infatti al primo comma dell’articolo in esame viene stabilito, in sostanza, il principio per cui i lavoratori studenti hanno diritto di svolgere la propria prestazione lavorativa con tempistiche compatibili con il perseguimento del loro percorso di studi.
Più precisamente, si afferma che i lavoratori studenti:
- hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
- non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
Il secondo comma, invece, è dedicato appunto alla previsione dei permessi studio, ma ci arriveremo tra pochissimo.
Innanzitutto, infatti, è necessario capire “chi” sono i lavoratori studenti, in quanto tali destinatari delle garanzie previste dall’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori.
Lavoratori studenti, ai fini della normativa che ci interessa, sono quelli “iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali”.
Ma passiamo ora alla specifica disciplina dei permessi.
L’art. 10, secondo comma, dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che i lavoratori studenti (secondo la definizione di cui al primo comma, e con l’espressa precisazione che vi si ricomprendono anche gli studenti universitari) hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti. Qual è il presupposto di tali permessi? I permessi spettano, secondo la norma, quando gli studenti debbano sostenere prove di esame.
Quindi, ai sensi dell'art. 10 Statuto dei Lavoratori, gli studenti lavoratori impegnati negli esami hanno diritto a permessi:
- giornalieri
- retribuiti.
La reale e concreta garanzia del diritto allo studio passa appunto per la previsione della retribuzione di questi permessi: dunque lo studente che si assenta dal lavoro per sostenere un esame non perde nulla, perché quelle giornate gli vengono comunque pagate.
La disciplina contenuta nell’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori è molto essenziale e scarna; infatti, oltre a quanto già visto, la norma prevede, al terzo comma, che il datore di lavoro può richiedere al lavoratore studente la produzione della documentazione che comprovi l’esistenza dei diritti sanciti dalla norma (quindi, in concreto, iscrizione a scuole o istituti di istruzione, certificazioni relative agli esami da sostenere, ecc.).
Ma come vanno richiesti i permessi studio? Esistono procedure e formalità da rispettare?
E - altra domanda che sorge spontanea - vi sono dei limiti alla fruizione dei permessi studio per i lavoratori studenti?
Le risposte a questi ultimi interrogativi vanno ricercate nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro applicabili al singolo contratto.
Con particolare riferimento ai limiti dei permessi studio, va detto che essi esistono: in genere i Contratti Collettivi fissano un limite pari a 150 ore annuali.
Un ulteriore limite riguarda la percentuale dei lavoratori destinatari delle 150 ore, pari al 3 per cento del personale in servizio a tempo indeterminato.
Le cc.dd. 150 ore non sono destinate, comunque, solo a sostenere gli esami - come i permessi in generale previsti dall'art. 10 Statuto dei Lavoratori - ma, più in generale, all'attività di istruzione che comprende pertanto anche la frequenza dei corsi.
Sono però previste eccezioni al predetto limite, per la cui individuazione si rimanda alla lettura dello specifico CCNL. Infatti, com'è noto, i Contratti Collettivi possono stabilire una disciplina più favorevole di quella della legge (c.d. deroga in melius).
Ma i permessi studio per studenti lavoratori si applicano a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia il tipo di contratto con cui sono stati assunti?
La risposta è articolata. Infatti i permessi studio spettano sicuramente ai lavoratori a tempo indeterminato; non spettano invece a tutti i lavoratori con contratto a termine. O, meglio, possono essere attribuiti anche ai dipendenti a tempo determinato, ma in genere vengono stabiliti dei limiti.
In ogni caso, per la disciplina specifica da applicare al caso concreto, è necessario fare riferimento alla contrattazione collettiva applicabile al singolo rapporto di lavoro.