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Contratto collettivo aziendale e relativo recesso devono rivestire forma scritta?

Lavoro - -
Contratto collettivo aziendale e relativo recesso devono rivestire forma scritta?
Il principio di liberalità della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro, i quali, dunque, possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2600 del 2 febbraio 2018, si è occupata di un interessante questione in materia di diritto del lavoro.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una società, che era stata condannata, sia in primo che in secondo grado, a pagare ad alcuni propri dipendenti il “premio aziendale” previsto dagli accordi collettivi aziendali.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, tali accordi si erano, infatti, rinnovati tacitamente di anno in anno e, dunque, dovevano ritenersi perfettamente validi ed efficaci, non essendo intervenuta tempestiva disdetta.

La società datrice di lavoro, ritenendo la decisione ingiusta, aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

Evidenziava la società, in proposito, di “aver manifestato la propria disdetta dapprima verbalmente nel corso di una riunione con le organizzazioni sindacali” e poi anche per iscritto.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dalla datrice di lavoro, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Rilevava la Cassazione, infatti, in virtù del principio di “libertà delle forme”, di cui all’art. 1325, n. 4, c.c., il contratto collettivo di lavoro, non deve necessariamente rivestire forma scritta, potendo il medesimo assumere, altresì, forma verbale o per fatti concludenti (salvo che la legge, per determinati atti, non preveda espressamente il rispetto di una specifica forma).

Pertanto, secondo la Corte, “una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, comma 1, cod. civ.) o il recesso unilaterale (o disdetta) ex art. 1373, comma 2, cod. civ.”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Corte, il giudice d’appello non avrebbe dato corretta applicazione al suindicato principio, giungendo all’erronea conclusione che la disdetta dell’accordo collettivo non potesse darsi che in forma scritta.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dalla società datrice di lavoro, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, sulla base del principio di diritto secondo cui “il principio di libertà della forma si applica anche all’accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, di guisa che essi – a meno di eventuale diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell’art. 1352 cod. civ. dalle medesime parti stipulanti – ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti”.


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