Si precisava, inoltre, che fosse irrilevante, nell’ottica di una non declaratoria di tardività, il dato inerente alla precedente notificazione dell’appello infruttuosamente tentata in data 26/2/2016.
Ciò poiché, secondo la Corte territoriale, sarebbe stato onere del notificante l’accertamento circa l’effettivo indirizzo del legale presso il quale andava eseguita la notificazione. Era, in particolare, emerso in giudizio che tale soggetto avesse comunicato al competente COA (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) il trasferimento del proprio recapito professionale già in data 1/7/2015 (oltre un mese prima della pubblicazione della sentenza di primo grado ed otto mesi prima del primo tentativo di notifica dell’atto di appello).
Sarebbe stato, inoltre, agevole per l’appellante avere contezza, per il tramite della semplice consultazione dell’albo professionale, del trasferimento del domiciliatario; ciò alla luce della coincidenza tra il luogo cui apparteneva il procuratore nominato, il luogo in cui era stato celebrato il giudizio e quello del domicilio professionale del domiciliatario.
Avverso la decisione di cui sopra, proponeva ricorso per Cassazione G.P., deducendo, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 153 del c.p.c..
Nella specie, essa lamentava la mancata applicazione, da parte della Corte territoriale, dei principi in tema di validità dell’immediata ripresa del procedimento notificatorio; ciò nell’ottica dell’ossequio dei termini di proposizione del gravame, sulla base degli insegnamenti della Cass. Sez. Un. 15295/2014.
Il Supremo Consesso ha valutato la doglianza come infondata.
Esso ha, difatti, ricordato che, pur essendo in astratto prospettabile una immediata ripresa del procedimento notificatorio, questa postuli, in ogni caso, la non imputabilità al notificante della mancata esecuzione della precedente notificazione (Cass. n. 16040/2015).
Si è, dunque, confermato il principio secondo cui “qualora risulta il trasferimento del difensore domiciliatario della parte destinataria della notifica, al fine di stabilire se il mancato perfezionamento sia imputabile al notificante, occorre distinguere a seconda che il difensore al quale viene effettuata detta notifica eserciti o meno la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, essendo nella prima ipotesi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell’albo professionale, quale sia l’effettivo domicilio del difensore, a prescindere dalla comunicazione, da parte di quest’ultimo, nell’ambito del giudizio, del successivo mutamento” (Cass. n. 15056/2018).
La Corte territoriale aveva, dunque, in applicazione del citato principio, e sulla base delle evidenze probatorie di cui sopra, ritenuto addebitabile al notificante il mancato perfezionamento della prima notifica.