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Medico omette di svolgere gli opportuni esami diagnostici: il paziente ha diritto di essere risarcito?

Sanità - -
Medico omette di svolgere gli opportuni esami diagnostici: il paziente ha diritto di essere risarcito?
Se il medico non effettua gli opportuni esami diagnostici, il paziente ha diritto di essere risarcito, a condizione che provi l'insorgenza o l'aggravamento della patologia.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24073 del 13 ottobre 2017, ha affrontato un altro interessante caso in materia di responsabilità medica.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista una donna, che aveva agito in giudizio nei confronti di due medici e di un’azienda ospedaliera, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento chirurgico al quale era stata sottoposta.

Nello specifico, la paziente aveva evidenziato che i medici in questione le avevano diagnosticato una patologia ai reni ma che gli stessi non avevano, poi, approfondito adeguatamente la situazione, mediante l’esecuzione di specifici esami diagnostici, tanto che si era resa, poi, necessaria l’asportazione totale del rene.

La domanda risarcitoria era stata rigettata in primo grado ma accolta in grado d’appello, con la conseguenza che l’azienda ospedaliera aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, evidenziando come non fosse stata accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra l’omessa esecuzione degli esami diagnostici e il danno consistente nella perdita del rene (artt. 40 e 41 c.p., art. 2043 c.c.).

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dall’azienda ospedaliera, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che, in caso di mancata attuazione di una condotta dovuta, la sussistenza del nesso di causalità con la produzione del danno “non può che essere ipoteticamente dedotta alla stregua di un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso poteva o meno ritenersi idoneo (…) ad impedire l'evento dannoso”.

Ebbene, nel caso di specie, secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva dato corretta applicazione a tali principi, avendo la stessa accertato che l’esame diagnostico oggetto di contestazione avrebbe potuto confermare o escludere la patologia che aveva, poi, portato all’asportazione totale del rene.

La Corte di Cassazione ribadiva, dunque, il principio di diritto in base al quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale del medico, il paziente danneggiato, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, può limitarsi a provarel'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato”, rimanendo invece a carico della struttura sanitaria e del medico dimostrare, o che tale inadempimento non vi è stato, o che l’inadempimento, pur esistendo, non è stato causa dell’evento dannoso.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla struttura sanitaria, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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