La domanda di NASpI può essere presentata non solo in caso di licenziamento, ma anche dai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro, intervenuta nell'ambito della procedura obbligatoria di conciliazione nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Sul punto, si segnala poi che, con l'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13/2015, è stata confermata la possibilità di accedere al beneficio anche nei casi di licenziamento con accettazione dell'offerta conciliativa disciplinata dall'art. 6 del D. Lgs. 23/2015 e di licenziamento intimato per motivi disciplinari.
In merito alla durata, la NASpI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Inoltre, ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che abbiano già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
L'attuale normativa, nel disciplinare le condizioni ed i presupposti della NASpI, contempla anche un incentivo all'autoimprenditorialità, prevedendo che il lavoratore avente diritto alla prestazione può richiedere la liquidazione anticipata, in un'unica soluzione, dell'importo complessivo del trattamento a titolo di incentivo all'avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o, ancora, per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.
Il lavoratore che percepisce l’indennità NASpI può intraprendere una nuova attività lavorativa?
Il percettore dell’indennità, in base a quanto indicato D.Lgs. 22/2015, può intraprendere una nuova attviità di lavoro subordinato o autonomo, a condizione che siano rispettati determinati limiti di reddito.
Nella specie si distinguono dei casi di compatibilità in base alla tipologia di attività lavorativa svolta e da cui insorgono una serie di adempimenti ai quali bisogna prestare la massima attenzione per non incorrere nell’eventuale decadenza del beneficio.
Vediamo, quindi, più nel dettaglio quali sono le soglie indicate dall’Istituto previdenziale INPS nel messaggio n. 1414 del 9 aprile 2024, affinché i redditi cumulati possano considerarsi perfettamente compatibili tra di loro.
Il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a:
- 8.173,91 euro per il 2023 (invariato rispetto al 2022);
- 8.500 euro per il 2024.
Il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022).
L'Inps, ancora, ricorda che le prestazioni di lavoro occasionale sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione Naspi nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore delle predette indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all'Istituto circa il reddito annuo presunto.