Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Cosa fare dopo un incidente stradale e come ottenere il giusto risarcimento dall'assicurazione? Tutti i passi da seguire

Cosa fare dopo un incidente stradale e come ottenere il giusto risarcimento dall'assicurazione? Tutti i passi da seguire
Tutti i passi da seguire per ottenere il risarcimento dall’assicurazione e tutelarti dall’altro conducente
Sei stato coinvolto in un incidente stradale e, nell’agitazione del momento, non hai fatto tutto il necessario per chiedere il risarcimento alla tua assicurazione e per proteggerti dall’altro automobilista coinvolto.

Dopo un incidente stradale, la prima cosa da fare è verificare la presenza di feriti. Se ci sono, bisogna chiamare le forze dell’ordine e i soccorsi sanitari per le cure necessarie.
In questo caso, devi rimanere sul posto fino all’arrivo delle autorità. Se vai via, rischi di essere denunciato per il reato di fuga ai sensi dell’art. 189 C.d.s.

Poi, devi certamente raccogliere tutti i dati dei soggetti coinvolti (conducenti e proprietari delle auto), gli estremi dei veicoli (marca, modello e targa) e le rispettive polizze assicurative.

Inoltre, è sempre opportuno documentare il fatto: cioè, fare fotografie del luogo dell’incidente, dei veicoli coinvolti, della loro posizione al momento dell’impatto e dei danni subiti.

Un momento fondamentale è la compilazione del modulo di contestazione amichevole d’incidente (modulo CAI, anche detto modulo CID). È il documento con cui potrai denunciare il sinistro all’assicurazione.

Se firmato da entrambe le parti coinvolte, il CAI ha valore di confessione e, tra le parti, non può essere contestato: ai sensi dell’art. 143 cod. ass. priv., quanto dichiarato nel modulo si presume vero fino a prova contraria e le parti non possono dire cose diverse da quanto affermato e sottoscritto nel documento.

Questo ti mette al riparo anche dall’altro automobilista e dai suoi possibili ripensamenti: se nel CAI ha ammesso la propria responsabilità, egli non può non ammetterla successivamente. Ciò salvo che non dimostri che ha firmato il documento solo perché è stato sottoposto a violenza o minaccia di un danno grave alla sua persona.

Però, devi sapere che, in caso di giudizio, nei confronti dell’assicurazione e del giudice, il modulo CAI non ha lo stesso valore oggettivo e non contestabile.

Inoltre, la firma congiunta del CAI consente di abbreviare i tempi per il risarcimento.

Gli artt. 143 cod. ass. priv. e 1913 c.c. stabiliscono che, entro tre giorni dal fatto, devi presentare all’assicurazione la denuncia del sinistro, segnalando l’incidente.
Oltre alla denuncia, devi presentare la richiesta di risarcimento danni. Secondo l’art. 2947 c.c., puoi esercitare questo diritto entro due anni dall’evento.
O presenti la richiesta di risarcimento direttamente alla tua compagnia (se non sei responsabile del sinistro e l’incidente ha coinvolto solo due veicoli immatricolati in Italia e se sono derivati danni materiali o personali lievi) o all’assicurazione dell’altra parte (negli altri casi, con incidente con più di due veicoli e danni personali non lievi).

In presenza del modulo CAI sottoscritto da tutte le parti, l’assicurazione deve rispondere entro 30 giorni nel caso di risarcimento per danni materiali ai veicoli ed entro 45 giorni per quello per i danni fisici.
Invece, senza CAI, i tempi si allungano: 60 giorni per il risarcimento per danni a cose e 90 giorni per quello per danni alle persone.

E se le parti non hanno in auto un modulo CAI? Si può redigere una scrittura privata e, come si sarebbe fatto sul CAI, occorre precisare le informazioni necessarie e la dinamica dell’incidente.

Cosa succede se le parti non si accordano e non firmano il modulo CAI?
In questo caso, devi raccogliere tutti gli elementi per poter avanzare la richiesta di risarcimento all’assicurazione e dimostrare che la responsabilità del fatto deve essere attribuita solo all’altro automobilista.

Peraltro, conserva tutta la documentazione relativa all’incidente (modulo CAI, foto, referti medici etc.): essa potrebbe servirti in caso di giudizio.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.