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Il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale può essere trasferito a terzi

Il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale può essere trasferito a terzi
Come noto, se siamo vittime incolpevoli di un incidente stradale, abbiamo diritto a vederci risarcito il danno subito da parte della compagnia assicuratrice del colpevole.

Ci si potrebbe chiedere se sia possibile cedere questo diritto, alla propria assicurazione o alla carrozzeria dove abbiamo portato l’auto danneggiata a riparare.

Della questione si è recentemente occupato il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 227 del 7 gennaio 2016.

In particolare, il Tribunale di Roma, riconosce la possibilità di cedere il proprio diritto di credito al risarcimento da sinistro stradale, in virtù del principio di cui all’art. 1260 c.c., che prevede la liberà cedibilità dei crediti.
Va osservato, infatti, che ai sensi di tale disposizione “Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”, con la conseguenza che l’unico limite alla possibilità di cedere un proprio credito è dato dal fatto che lo stesso abbia carattere “strettamente personale” o che vi sia un espresso divieto di cessione previsto dalla legge.

Ebbene, osserva il Tribunale come la Corte di Cassazione abbia in più occasioni affermato la possibilità di cedere il diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale, in quanto lo stesso “è di natura non strettamente personale e che non sussiste specifico divieto normativo al riguardo”, con la conseguenza che “il cessionario è stato pertanto ritenuto legittimato ad agire, in vece del cedente, per l’accertamento giudiziale della responsabilità dell’autore del sinistro e per la conseguente condanna del medesimo e del suo assicuratore per la r.c.a. al risarcimento dei danni (v. Cass. 13/5/2009, n. 11095; Cass. 10/1/2012, n. 51; Cass. 10/1/2012, n. 52. V. altresì, conformemente, Cass. 13/3/2012, n. 3965”.

Con specifico riferimento, poi, al diritto di credito al risarcimento del danno da sinistro stradale, il Tribunale precisa come lo stesso, “se riferito non a danni alla persona ma solo alla vettura, non può qualificarsi strettamente personale,e deve escludersi che esista una norma di legge che direttamente (o, anche, indirettamente) vieti la possibilità di una cessione”.

In altri termini, ciò significa che in caso di sinistro stradale, sarà possibile cedere a terzi il proprio diritto di credito al risarcimento dei danni patrimoniali alle cose (che consistono nella perdita economica effettivamente subita, come, per fare un esempio, le spese sostenute per la riparazione della propria automobile), mentre non potranno considerarsi cedibili i crediti risarcitori relativi ai danni subiti dalla persona del danneggiato: solo in quest’ultimo caso, infatti, deve ritenersi che il credito abbia natura strettamente personale, con conseguente necessaria applicazione dell’art. 1260 del c.c.., il quale, come sopra ricordato, non ammette la cessione del credito che “abbia carattere strettamente personale”.

Non solo: il Tribunale fornisce anche un’ulteriore interessante precisazione, chiarendo come la cedibilità del credito risarcitorio in caso di sinistro stradale deve ammettersi anche in caso “credito al risarcimento di danno non patrimoniale”.
Infatti, in caso di morte del danneggiato, il danno non patrimoniale dallo stesso subito può essere trasmesso agli eredi.

Osserva il Giudice, infatti come “ormai da tempo non si dubita della trasmissibilità iure hereditatis del danno morale terminale (v. Cass. 22/2/2012, n. 2564; Cass. 20/9/2011, n. 19133; Cass. 17/12/2009, n. 26605; Cass. 6/8/2007, n. 17177; Cass. 19/2/2007, n. 3720; Cass. 31/5/2005, n. 11601) o anche c.d. catastrofale o catastrofico (conseguente alla sofferenza dalla stessa patita – a causa delle lesioni riportate – nell’assistere,nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, alla perdita della propria vita: cfr., Cass. 21/3/2013, n. 7126; Cass. Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972), nonché del danno biologico terminale (v. Cass. 21/3/2013, n. 7126; Cass. 30/10/2009, n. 23053;Cass,, Sez. Un., 2/7/1955, n. 2034), una volta acquisiti dalla vittima nel proprio patrimonio”.

Ciò significa che, in caso di decesso della vittima, una volta che il diritto di credito al risarcimento del danno non patrimoniale (vale a dire del “danno morale”) deve ritenersi essere entrato nel patrimonio degli eredi, questi lo possono liberamente cedere a terzi, in virtù dello stesso principio di libera cedibilità del credito, cui al sopra citato art. 1260 c.c.


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