Tale premessa è utile per comprendere che tipo di obblighi gravino nei confronti dei membri di un nucleo familiare. Il nostro ordinamento infatti prevede che, dai rapporti familiari, discendano determinati obblighi di solidarietà, tra cui quello di aiutare, in caso di necessità, i propri familiari in difficoltà economiche, garantendo loro un sostentamento economico.
Da tale obbligo non sono esclusi fratelli e sorelle: lo Stato, infatti, impone di garantire un mantenimento economico nei confronti di fratelli e sorelle privi di risorse economiche utili al loro sostentamento, al fine di permettere loro una vita dignitosa.
Tale obbligo, tuttavia, è sottoposto ad alcune condizioni.
Vediamo quindi in cosa consiste tale obbligo di mantenimento e, soprattutto, quali sono i presupposti che determinano l’obbligo di erogazione.
Comunemente si parla di mantenimento: tuttavia, da un punto di vista giuridico, è più corretto parlare di obbligo alimentare. Fratelli e sorelle in difficoltà, infatti, potranno beneficiare dell’erogazione, da parte dei familiari, degli alimenti.
La natura giuridica degli alimenti è ben diversa dal mantenimento. Invero, gli alimenti vengono corrisposti a favore di soggetti che non dispongono delle risorse economiche necessarie a soddisfare le esigenze primarie di un essere umano. Ne consegue che, per garantire a tali soggetti una vita dignitosa, in ottemperanza al sopra richiamato dovere inderogabile di solidarietà sociale, fratelli e sorelle in stato di bisogno economico devono essere aiutati.
È altresì necessario che lo stato di indigenza in cui versano tali soggetti sia non voluto o, meglio, incolpevole. Ciò significa che gli stessi devono trovarsi in una condizione tale da non poter produrre alcun reddito. Si fa riferimento ad esempio a persone che, a causa delle condizioni di salute particolarmente precarie, oppure dell’età piuttosto avanzata, non possono svolgere nessuna attività lavorativa, il che comporta ovviamente l’assenza di entrate e quindi la necessità di ottenere sostentamento economico da parte di terzi. Per questo motivo lo Stato, al fine anche di alleggerire i propri oneri economici, introduce tale obbligo in capo ai familiari degli indigenti.
Inoltre, viene fissata un’ulteriore condizione affinché venga in rilievo tale obbligo di mantenimento.
Il nostro ordinamento infatti prevede che, in via preliminare, l’obbligo di versare gli alimenti grava in capo ai seguenti soggetti:
- coniuge o parte dell'unione civile;
- figli;
- nipoti;
- genitori;
- generi e nuore;
- suocero e suocera.
L’obbligo grava altresì nei confronti di chi sia stato beneficiario di una donazione, pena la revoca della stessa. Tali soggetti, però, risponderanno di tale obbligo esclusivamente in rapporto al valore di quanto effettivamente percepito in donazione.
Competente a determinare l’entità degli alimenti da versare è esclusivamente il giudice, al quale i soggetti interessati dovranno necessariamente rivolgersi. Il giudice, infatti, ricevuta la richiesta, verificherà la sussistenza delle condizioni sopra analizzate, individuerà i soggetti tenuti al versamento e infine ne determinerà l’effettivo ammontare.
Quanto poi all’effettiva entità dell’obbligo alimentare, quest’ultimo, come detto, si differenzia rispetto al mantenimento, non solo in ordine alla natura giuridica e ai presupposti, bensì anche all’ammontare.
Gli alimenti infatti vengono corrisposti affinché il beneficiario sia messo nelle condizioni di attendere ai bisogni minimi di un essere umano. Differentemente, il mantenimento (erogato a favore del coniuge a seguito di separazione/divorzio oppure dei figli) è finalizzato a garantire il soddisfacimento di un catalogo più ampio di esigenze.
Inoltre, il giudice, nella determinazione dell’ammontare degli alimenti, deve necessariamente tenere conto delle condizioni economiche in cui si trova il soggetto obbligato al versamento, al fine di impedire che alcuni soggetti siano obbligati a versare cifre spropositate rispetto al proprio reddito e alla propria situazione economica individuale.
L’obbligazione che sorge infatti in capo a fratelli e sorelle è condivisa, nel senso che tutti saranno tenuti a corrispondere gli alimenti nei confronti dei propri familiari in difficoltà economiche. Tuttavia il giudice potrà stabilire importi differenti a seconda delle condizioni economiche di ciascuno.
È comunque prevista la possibilità di chiedere un ricalcolo delle somme fissate dal giudice, al fine di adeguare la decisione al mutare delle condizioni economiche di ciascuno.
Un’alternativa alla corresponsione di somme di denaro risiede nella possibilità di fornire una prestazione naturale, ovvero il soggetto obbligato si occupa personalmente e in via diretta di soddisfare le esigenze del proprio familiare indigente. In questi casi, anziché versare denaro, l’obbligato potrà ad esempio provvedere personalmente all’acquisto di generi alimentari ovvero di medicinali.