In questo caso, chi ne risponde? Il figlio stesso o i genitori?
Va osservato che, in linea generale, la responsabilità ricade sui genitori, i quali saranno ritenuti responsabili a meno che non riescano a provare di non aver potuto in alcun modo impedire il fatto.
Trova, infatti, applicazione, l’art. 2048 del c.c.., in base al quale “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”. La stessa disposizione stabilisce, poi, nella sua ultima parte, che tali soggetti sono liberati da responsabilità “soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.
Ma come fornire, in concreto, questa prova?
Proprio su quest’argomento si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 244475 del 2014, ha ribadito un principio già espresso con la precedente sentenza n. 20322 del 2005.
Nel caso all’esame della Corte, il figlio minore in questione aveva aggredito un’altra persona, la quale aveva subito delle lesioni gravissime ad un occhio.
Veniva instaurato, quindi, un procedimento penale, in esito al quale veniva accertata la responsabilità del minore, nei cui confronti, tuttavia, non si procedeva, in virtù della concessione del beneficio del “perdono giudiziale”, in considerazione della giovane età del responsabile dell’illecito.
In appello, tuttavia, la sentenza veniva riformata e la Corte d’Appello condannava i genitori del minore al pagamento di un’ingente somma di denaro a titolo risarcitorio, in quanto i genitori stessi, secondo il giudizio della Corte d’Appello non avevano fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2048 del c.c., non avendo provato di aver fatto tutto il possibile per impedire il compimento del fatto.
Giunti al terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione riteneva di dover accogliere le conclusioni a cui era giunta la Corte d’Appello, confermando la relativa sentenza di condanna.
In particolare, secondo la Corte, in tema di responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dai figli, i genitori possono dirsi esenti da responsabilità solo quando riescano a fornire la “ prova positiva” di “aver impartito al figlio una buona educazione e di aver esercitato su di lui una vigilanza adeguata; il tutto in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore.”
Non solo: la Corte rileva anche come “’inadeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata su un minore, fondamento della responsabilità dei genitori per il fatto illecito dal suddetto commesso, può essere desunta, in mancanza di prova contraria, dalle modalità dello stesso fatto illecito, che ben possono rivelare il grado di maturità e di educazione del minore, conseguenti al mancato adempimento dei doveri incombenti sui genitori, ai sensi dell’art. 147 del c.c.”.
Invece, non è corretto il ragionamento contrario, con la conseguenza che dalle modalità del fatto illecito non si può desumere “l’adeguatezza dell’educazione impartita e della vigilanza esercitata.”
In conclusione, deve ritenersi che i genitori siano, di regola, responsabili per gli illeciti civili o penali commessi dal figlio minore, potendo andare esenti da responsabilità solo quando dimostrino di aver fatto tutto quanto in loro potere per impedire il fatto, vale a dire, dimostrino di aver educato adeguatamente il figlio e di averlo accuratamente controllato, in base anche alla sua indole, al suo carattere e al contesto sociale in cui vive.