Al riguardo, il 09.02.2024 è stato pubblicato un orientamento applicativo sul sito dell'Aran, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, al fine di rispondere a tale quesito: nell’ipotesi in cui il dipendente non goda delle ferie maturate e non fruite entro il termine stabilito dalla normativa contrattuale, il diritto al loro godimento deve essere considerato decaduto?
Ebbene, l'Aran, per fornire una risposta a tale interrogativo, ha analizzato in primo luogo la normativa contrattuale, che disciplina l’istituto delle ferie prevedendo, all’art. 28 del CCNL 16.10.2008, e in particolare al comma 9, l'irrinunciabilità delle stesse. Inoltre, tale comma 9 prevede che le ferie vadano fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente e tenuto conto delle esigenze di servizio.
Ai sensi del comma 10 della norma, invece, il dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno. Le ferie vanno fruite nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno due settimane continuative di ferie nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre.
Il comma 12, invece, sancisce che, nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ebbene, premessa l'analisi sulla normativa, l'Aran sottolinea che la questione relativa alle ferie “pregresse” costituisce un’eccezione non contemplata dalla normativa contrattuale che, invece, in linea con il dettato costituzionale, conferma in primo luogo l'irrinunciabilità delle stesse e stabilisce le modalità per la loro fruizione, fermo restando che l’amministrazione ha l'onere di adoperarsi per assicurare che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare il proprio diritto.
Nel parere recentemente fornito, l'Aran ricorda che l'irrinunciabilità e inderogabilità del diritto alle ferie ha il fine di consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche, e ciò a tutela della sua salute e dello sviluppo della sua personalità. L'Agenzia evidenzia, quindi, che tali finalità costituiscono "una vera e propria obbligazione per il datore di lavoro, rendendolo “debitore” dell’obbligo di sicurezza e di tutela della personalità e della salute psicofisica dei propri dipendenti" ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile. E ciò, secondo l'Aran, anche nell’interesse del datore di lavoro stesso.
Ex art. 2087 del Codice Civile, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro.
Inoltre, l'Aran ha altresì sottolineato che, sulla base di costante giurisprudenza e tenuto conto del vigente divieto di monetizzazione delle ferie, sancito dall’art. 5, comma 8 del d.l. n. 95/2012, l’amministrazione ha l'onere di vigilare sulla fruizione delle ferie da parte dei lavoratori e, di conseguenza, sul rispetto dei termini temporali previsti.
Ne consegue, quindi, che il datore di lavoro non si può limitare a sottrarre automaticamente al lavoratore il diritto alle ferie, dopo aver preso atto della loro mancata fruizione entro i tempi contrattuali. Difatti, l'Aran ha affermato, richiamando anche la sentenza della Corte di giustizia dell'unione europea del 06.10.2018, causa C-684/16, e in particolare i punti da 45 a 47, che, prima di poter “azzerare” il contatore delle ferie maturate e non godute, il datore di lavoro ha l’onere di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente messo nella condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto.
Di conseguenza, anche sulla base di quanto affermato dalla Corte di giustizia con la recente sentenza del 18.01.2024, nella causa C-218/22, e in particolare ai punti da 48 a 50, l'Aran ha sottolineato che il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi che il lavoratore fruisca delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a fruirne in tempo utile a garantire che le stesse siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte.
L'Agenzia ha quindi concluso che, pur non potendosi escludere casi eccezionali che rendano di fatto impossibile la fruizione delle ferie nei tempi stabiliti contrattualmente, come può essere, ad esempio, un lungo periodo di malattia, in via ordinaria, l’amministrazione ha l’onere di pianificare le ferie dei lavoratori con un certo preavviso, monitorando le ferie residue in capo ad ogni dipendente così da agevolarlo nell'esercitare in modo effettivo il proprio diritto.