Questa decisione riguarda i diritti dei lavoratori, in particolare quelli che lavorano per il settore pubblico e quindi per lo Stato, gli enti pubblici ed in generale per le organizzazioni pubbliche.
Nello specifico, si tratta della Sentenza n. 218/22 del 18 gennaio 2024.
La Corte ha ritenuto che ogni lavoratore pubblico – nel momento in cui volge al termine il suo rapporto di lavoro – ha il diritto di ricevere un’indennità finanziaria per le ferie maturate, ma non godute.
Questo diritto non può essere limitato a causa del motivo per cui il lavoratore smette di lavorare, quindi anche nel caso di dimissioni volontarie.
La questione riguarda una controversia tra un ex lavoratore del comune italiano di Copertino e il comune stesso. Il lavoratore aveva smesso di lavorare perché voleva andare in pensione anticipata. Ma il Comune non voleva pagargli le ferie di cui non aveva goduto durante il rapporto lavorativo.
La controversia è passata all’esame della Corte di Giustizia UE, alla quale è stata chiesta la corretta interpretazione di due importanti norme europee, ossia l’articolo 7 della Direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
La Corte ha stabilito che ogni paese membro dell’Unione Europea può decidere le modalità secondo cui i lavoratori possono godere delle ferie.
Questo significa che ogni paese può adottare le sue regole su quando e come i lavoratori possono fruire delle ferie.
Però, c’è una cosa importante da tenere in considerazione: gli stati membri dell’Unione Europea non possono imporre condizioni che impediscono o limitano ai lavoratori il loro diritto di godere delle ferie maturate.
Come già detto, il caso in esame riguarda la situazione in cui un lavoratore – considerato che il suo rapporto lavorativo con l’ente pubblico sta volgendo a termine - non può più godere delle ferie maturate.
In casi come questo, per fare in modo che il dipendente non perda il suo diritto alle ferie, l’articolo 7 citato prevede che quest’ultimo deve essere pagato per le ferie non godute, indipendentemente dalla ragione per cui sta volgendo a termine il rapporto lavorativo.
Infatti, il diritto a ricevere l’indennità finanziaria non può essere limitato dal motivo per il quale il lavoratore smette di lavorare.
Quindi, anche se il lavoratore ha deciso volontariamente di terminare il suo rapporto lavorativo e quindi ha rassegnato le dimissioni, ha comunque diritto a ricevere l’indennità per le ferie di cui non ha fruito.
In questo contesto, afferma la Corte UE, interviene però l’art. 31 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, secondo cui il lavoratore ha diritto di essere indennizzato soltanto se non è stato messo in condizione di poter fruire delle ferie maturate.
In altre parole, se un lavoratore è messo dall’ente pubblico nella condizione di poter godere delle ferie e comunque decide volontariamente di non fruirne, allora - nel momento in cui il rapporto di lavoro volge al termine - il datore di lavoro non è obbligato a corrispondere l’indennità per le ferie non godute.
Anche perché il datore di lavoro non è tra l’altro obbligato a far sì che il lavoratore fruisca delle ferie, ma deve soltanto metterlo in condizione di poterne fruire.
Il datore di lavoro deve informare in modo chiaro e tempestivo il lavoratore della possibilità di prendere le ferie e invitarlo a prenderle, se necessario, ma non deve obbligarlo a fruirne.
La decisione della Corte di Giustizia UE vale quindi per tutti i lavoratori del settore pubblico che non hanno avuto la possibilità di godere di tutte le ferie maturate e che sono al termine del loro rapporto lavorativo, qualunque ne sia il motivo, comprese le dimissioni volontarie.
Questa situazione rappresenta un problema significativo soprattutto nel settore sanitario. Infatti, in questo settore, a causa della mancanza di personale, i lavoratori spesso non possono fruire delle ferie per garantire che i servizi sanitari continuino a funzionare. Questo ha portato a una situazione molto difficile per questi operatori pubblici.
A causa di questi problemi, gli operatori della sanità hanno accumulato un credito di milioni di giorni di ferie maturate, ma non godute. Inoltre, hanno lavorato milioni di ore extra. Questo mostra quanto sia difficile organizzare il lavoro nelle organizzazioni pubbliche sanitarie, soprattutto a causa della mancanza di personale e dei problemi economici.
In definitiva, si sottolinea che la Sentenza della Corte UE rappresenta una pronuncia fondamentale, considerato che afferma il principio secondo cui le ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico non possono escludere o limitare il diritto inalienabile del lavoratore alla fruizione delle ferie maturate.