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Reiterazione contratti a termine nel pubblico impiego

Lavoro - -
Reiterazione contratti a termine nel pubblico impiego
E' illegittima la reiterazione dei contratti a termine per i dipendenti pubblici e pertanto viene riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni subiti per lo stato costante di "pecarietà".
La sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14633 del 18 luglio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni sul tema della legittimità o meno della stipula reiterata, ovvero di rinnovo, di contratti a tempo determinato tra Pubblica Amministrazione e dipendente.

Tale pratica può considerarsi legittima?

Secondo quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza sopra citata, sembrerebbe proprio di no.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’Appello di Bologna, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda di un lavoratore, proposta nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, sua datrice di lavoro, volta ad “ottenere il risarcimento del danno conseguente la illegittima reiterazione di contratti a termine stipulati con la predetta ASL”.

Secondo la Corte d’Appello, il lavoratore aveva omesso di proporre in primo grado la domanda risarcitoria e, comunque, il danno non risultava provato.

Ritenendo la sentenza ingiusta, il lavoratore decideva di proporre ricorso in Cassazione, evidenziando come la Corte d’Appello non avesse adeguatamente valutato il ricorso di primo grado, nel quale, “alla predetta illegittima reiterazione era direttamente collegata, sia pure in via subordinata, la domanda di risarcimento del danno”. Di conseguenza, appariva violato l’art. 112 c.p.c.

La Cassazione riteneva in effetti fondato tale motivo di ricorso e precisava che la stessa, in caso di violazione dell’art. 112 c.p.c., ha “il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta ( per tutte Cass. 4 aprile 2014)”.

Procedendo all’esame del ricorso introduttivo, dunque, la Corte rilevava come il ricorrente, in primo grado, avesse dedotto “l’illegittima reiterazione dei contratti a termine”, chiedendo, seppur in via subordinata, “il risarcimento del danno conseguente alla detta illegittima reiterazione”.

Con altro motivo di ricorso in Cassazione, il lavoratore deduceva la violazione “dell’art. 36 digs n. 165 dei 2001 e della direttiva Comunitaria n. 70 del 1999”, in quanto la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno per mancanza di prova, “sul rilevo che nella specie si tratterebbe di danno sanzione”.

Anche questo motivo di ricorso, secondo la Corte di Cassazione, appariva fondato.

Osservava la Corte, infatti, come le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, avessero già previsato che “nel regime dei lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abusivo ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una Pubblica Amministrazione, il dipendente, esclusa la possibilità di conversione del rapporto, ha diritto al risarcimento del danno per l’illegittima precarizzazione nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della I. n. 183 del 2010”.

La sentenza impugnata, invece, aveva negato il suddetto risarcimento, nonostante, nel caso di specie, risultasse integrata proprio la fattispecie presa in considerazione dalla sentenza delle Sezioni Unite, sopra citata.

Pertanto, essendo la sentenza impugnata espressione di un principio diverso da quello espresso dalle Sezioni Unite, la pronuncia non poteva considerarsi corretta in punto di diritto.

Alla luce di tali considerazioni, secondo la Corte di Cassazione, il ricorso proposto dal lavoratore andava accolto, con conseguente annullamento della sentenza di secondo grado e rinvio della causa alla Corte d’Appello, affinchè la medesima decida in base ai principi sopra enunciati.


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