Pegno di diritti diversi dai crediti
Poiché di regola non v'è diritto che non possa essere costituito in pegno, disciplinata la costituzione di crediti in pegno, è disciplinata nell'art. 2806 anche la costituzione in pegno di diritti diversi dai crediti.
I diritti diversi dai crediti (principalmente i diritti d'autore, i diritti su marchi e brevetti, ecc.) possono esser costituiti in pegno innanzi tutto ottemperandosi alle forme prescritte pel negozio costitutivo (necessario l'atto scritto con data certa — dice l'art. 2806, richiamando il 2787 — se il credito garantito eccede la somma di lire cinquemila) : in secondo luogo — a garanzia dei terzi — portandosi la costituzione del pegno a loro conoscenza mediante le medesime forme di pubblicità volta per volta prescritte perché l'alienazione del diritto impegnato sia efficace rispetto ai terzi.
Attesa perciò la natura traslativa della costituzione di pegno — che in senso lato (come innanzi s'è visto) trasferisce al c. p. il diritto impegnato — per l'art. 2806 il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta pel trasferimento dei diritti, fermo in ogni caso il disposto del terzo comma dell'art. 2787 dovere cioè il pegno risultare da scrittura con data certa la quale contenga sufficiente notizia del credito garantito della cosa impegnata.
Pubblicità
Rispetto ai terzi il trasferimento di diritti diversi dai crediti e la costituzione di diritti di garanzia su tali diritti di regola sono efficaci solo se il trasferimento o la costituzione sono rese pubbliche mediante trascrizione del titolo presso pubblici uffici. Perciò può a prima vista sembrare superfluo il richiamo all’art. 2806 al requisito della scrittura con data certa dell’art. 2787.
Ma tale richiamo non è superfluo: potendosi avere forme di pubblicità meno salde, non essendo escluso che un diritto di proprietà, di godimento o garanzia possa trasferirsi anche senza scrittura con data certa: opportunamente l’art. 2806 richiede sempre la scrittura con data certa se il credito garantito è di più di 2,50 €, attuando così il principio della specialità e della pubblicità della garanzia, principio già sicuramente acquisito ai regimi ipotecari, dai meno recenti all’art. 2806.
Pegno di privative e di marchi
I diritti di privative industriali ed i marchi di fabbrica possono darsi in pegno. Per l'art. 100 R. D. 13 settembre 1934, n. 1602, gli atti fra vivi a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o di godimento per non meno di tre anni devono trascriversi presso l'ufficio della proprietà industriale. In mancanza di trascrizione, tali atti non hanno effetto (art. 102) rispetto ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sulla privativa : nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dallo stesso titolare è preferito quello che prima ha trascritto : così l'art. 102 dirime il conflitto fra più acquirenti di un diritto di godimento per più di tre anni dallo stesso alienante. Ma il pegno è diritto di garanzia ed il creditore (non obbligato a trascrivere) conserva il suo diritto verso ogni altro conduttore, anche se per più di tre anni ; a sua volta il conduttore deve pagare la mercede, ed ha diritto alla locazione sia di fronte al suo locatore, sia di fronte al' creditore pignoratizio, sia di fronte all'aggiudicatario in caso di espropriazione. Il creditore pignoratizio (avendo un diritto di garanzia e non di godimento) non deve trascrivere, quantunque duri il pegno.
Al terzo eletto custode e alle parti od al creditore pignoratizio (articolo 2786 cod. attuale, art. 1882 codice del 1865 e art. 456 cod. com.) dev'essere consegnato l'attestato di privativa. Egli, a tutela del suo diritto, può costringere il titolare ad evitarne la decadenza, provvedendo lui. all'attuazione ed al pagamento delle tasse. Se il debitore non paga, il soddisfacimento coattivo del creditore pignoratizio si ha con la vendita, ai pubblici incanti, ovvero in seguito a sentenza che dispone le modalità della vendita.
Occupandosi degli articoli 100 e 102, mai fortunatamente andati in vigore, la dottrina evidenziava essere opportuno che la legge, a tutela della pubblica buona fede, prescrivesse come requisito essenziale per lo spossessamento del debitore l'annotazione, in appositi uffici, della costituzione del pegno e d'ogni altra costituzione di diritti così di garanzia che di godimento : e come esempio da seguire ricordavo che la cessione del certificato di produzione e riproduzione di modelli di vestiario dev'essere comunicata all'Ente nazionale della moda : art. 17 R. D. 16 luglio 1936, n. 1507.
Gli inconvenienti criticati dalla dottrina sono stati ora evitati perché gli atti tra vivi a titolo oneroso o gratuito che trasferiscono in tutto o in parte diritti su brevetti nazionali per invenzioni industriali, e gli atti tra vivi a titolo oneroso o gratuito che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti di garanzia devono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso l'Ufficio centrale dei brevetti. I diritti di garanzia su brevetti per invenzioni industriali devono essere costituiti per crediti in danaro, in moneta nazionale.
Nel concorso di più diritti di garanzia il grado è determinato dall'ordine delle trascrizioni : art. 66, nn. 1 e 2 e 69 R. D. 29 giugno 1939, n. 1127, già in vigore dal 10 maggio 1940 ; art. 2 R. D. 5 febbraio 1940, n. 244. Pei brevetti per modelli industriali si veda il R. D. 25 agosto 1940. n. 1411.
Pegno di marchio senza pegno dell'azienda?
Il pegno d'un marchio si può costituire pur non dandosi in pegno anche l'azienda, purché però non ne derivi inganno alla buona fede del pubblico ?
Si sarebbe potuto rispondere affermativamente sotto l'impero degli articoli 84 e 87 del R. D. 13 settembre 1934, n. 1602 mai andato in vigore, poiché l'art. 84 consentiva il trasferimento del marchio anche senza il trasferimento dell'azienda, e l'art. 87 vietava solo l'uso del marchio in modo da generare confusione nel mercato con altri segni conosciuti come distintivi di prodotti altrui, o da trarre comunque in inganno nella scelta dei prodotti, o da ledere diritti esclusivi di terzi quali il diritto di autore o di privativa.
Ma oggi (come già, del resto si poteva argomentare dall'art. 114 c. com.) non vi può essere pegno del marchio se non si dà in pegno anche l'azienda perché per l'art. 2573 il diritto esclusivo all'uso del marchio registrato può essere trasferito soltanto con l'azienda o con un ramo particolare di questa. E prima dell'entrata in vigore dell'art. 2573 doveva pure ritenersi vietato il pegno del marchio senza il pegno .dell'azienda ; l'art. 2573 codifica un principio che poteva ritenersi scritto già nella legge non più vigente (arg. art. 114 cod. com.) nonostante l'art. 84 R. D. 13 settembre 1934, n. 1602, scritto in una legge speciale
data in vigore.
Pegno di diritti d'autore
La costituzione di diritti o di godimento o di garanzia su diritti d’autore deve farsi per iscritto a pena di nullità, e se eccede i 5 anni deve essere resa pubblica col mezzo della trascrizione.
Il trasferimento effettivo, perché si abbia privilegio verso i terzi, si ha con l’effettivo trasferimento al creditore pignoratizio della disponibilità delle copie dell’opera: occorre cioè che l’editore del libro, o della musica, o chiunque di fatto esercita il diritto (quasi sempre la società per i diritti d'autore) abbia dichiarato al creditore pignoratizio che a lui solo sarà versato quanto spetta all'autore. Se il creditore pignoratizio ha pubblicato il suo diritto a sensi degli articoli 37, 51 e 52 l'editore deve senz'altro versargli quanto spetta all'autore. L'art. 51 richiede la trascrizione solo per la pubblicazione dei diritti di garanzia costituiti per più di cinque anni. Se i diritti di garanzia furono invece costituiti per minor tempo (incongruenza della legge) vincono ogni altro diritto, anche se non vi fu trascrizione del diritto di garanzia costituito per meno di cinque anni.
In sostanza il pegno su diritti d'autore si riduce ad un pegno di credito : l’autore dà in pegno il credito suo verso l'editore : verso l'editore che gli è debitore di quanto deve dargli perché suo editore. Se il c. p. ha il possesso delle copie, è regno di cosa mobile, essendone egli possessore : se le copie le ha l'editore, l'autore può costituire pegno sul credito che egli ha verso l'editore. Il pegno di credito dev'esser trascritto se deve durare più di cinque anni : se non trascritto, può solo esservi pegno delle copie, per quelle consegnate al creditore pignoratizio.
L'inespropriabilitá del diritto d'autore, finché l'autore non l'ha esteriorizzato autorizzando la pubblicazione porta come conseguenza che nemmeno possa darsi in pegno il manoscritto per la pubblicazione è un diritto personale incoercibile dell'autore. Il creditore che ha avuto in pegno il manoscritto pub tenerlo, può venderlo come autografo : non però pubblicabile se l'autore non vi consente.
Dell'incoercibilità è conseguenza il non potersi il diritto di pubblicazione dare in pegno, poiché pegno non potrebbe essere realizzato contro la volontà del debitore. Il manoscritto pub esser dato in, pegno solo come autografo : ma non pubblicabile senza consenso dell'autore.
Si possono invece costituire in pegno, e possono esser pignorati o sequestrati i proventi dell'utilizzazione e gli esemplari dell'opera : i primi sono diritti di credito dell'autore : le copie sono cose materiali la cui pubblicazione è stata autorizzata dall'autore.
Perciò — ridotto l'oggetto del pegno al credito verso l'editore ed alle copie — non v'è ragione di particolari forme di pubblicità : perciò mentre gli articoli 37, 51 e 52 legge 7 novembre 1925, n. 1950 in taluni casi richiedevano a pena di nullità l'atto scritto e la trascrizione, ora la formalità della trascrizione è abolita sia pei trasferimenti che per la costituzione di diritti reali di garanzia ; è abolita perché (oltre lo scritto richiesto dall’art. 2787 per i pegni che garantiscono crediti di più di € 2,50) vi è la normale pubblicità del possesso delle copie, ovvero della notifica all’editore, del pegno sul credito che verso di lui ha l’autore.
La trasmissione dei diritti d’utilizzazione deve essere provata per iscritto, non essendo però la scrittura richiesta ad substantiam, è ammesso ogni altro mezzo di prova. La prova testimoniale e le presunzioni hominis sono ammesse solo quando sono ammesse dal codice civile (artt. 2699 e segg.). Secondo il codice civile, salvo casi eccezionali, non è più ammessa la prova per testimoni del trasferimento di diritti di utilizzazione, perché la legge ne richiede la prova per iscritto (artt. 2721, 2724 e 2726).