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Il condominio che effettua spese urgenti su beni comuni ha diritto al rimborso?

Il condominio che effettua spese urgenti su beni comuni ha diritto al rimborso?
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4684 del 28 febbraio 2018, si è occupata di un’interessante questione di carattere condominiale.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonisti due condomini, che erano stati condannati, sia in primo che in secondo grado, a pagare una determinata somma ad un altro condomino, “quale saldo per l'esecuzione dei lavori urgenti di risanamento del terrazzo a livello di uso esclusivo dell'attore, causa di copiose infiltrazioni verificatesi nell'unità immobiliare sottostante”.

Ritenendo la decisione ingiusta, i condomini in questione avevano deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione degli artt. 1134 e 2697 c.c.

Secondo i ricorrenti, in particolare, i giudici dei precedenti gradi di giudizio avevano fondato la loro decisione su di un presunto “stato di urgenza”, il quale, non era stato adeguatamente verificato.

Evidenziavano i ricorrenti, in proposito, che “l'onere della prova relativa all'indifferibilità della spesa” incombeva sul condomino che pretendeva il rimborso della spesa, il quale avrebbe dovuto dimostrare “la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente gli altri condomini”.

Secondo i ricorrenti, inoltre, il condomino che aveva l’uso esclusivo del terrazzo “avrebbe dovuto dimostrare che i danni non erano dovuti a fatti a lui imputabili”.

La Corte di Cassazione non riteneva, tuttavia, di poter aderire alle considerazioni svolte dai condomini in questione, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Evidenziava la Cassazione, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 1134 c.c., “il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente”.

Precisava la Cassazione, in proposito, che deve considerarsi “urgente” solamente la spesa “la cui erogazione non possa essere differita, senza danno o pericolo, fino a quando l'amministratore o l'assemblea dei condomini possano utilmente provvedere”.

Inoltre – proseguiva la Corte – “la prova dell'indifferibilità della spesa incombe sul condomino che chiede il rimborso, il quale deve dimostrare, a tal fine, la sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini”.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava come il giudice d’appello avesse affermato che il carattere indifferibile dei lavori non era nemmeno stato oggetto di specifica contestazione da parte dei condomini.

Di conseguenza, secondo la Corte, il fatto dell’urgenza, posto a fondamento della domanda di rimborso delle spese anticipate, non essendo stato contestato doveva essere considerato “incontroverso e non richiedente una specifica dimostrazione”.

Secondo la Cassazione, peraltro, l’infondatezza del ricorso proposto dai condomini derivava anche dal fatto che, ai sensi dell’art. 1126 c.c., “il dovere di contribuzione dei condomini ai costi di manutenzione di un terrazzo di proprietà esclusiva” trova fondamento “nell'utilità che i condomini sottostanti traggono dal bene”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dai condomini, confermando integralmente la sentenza oggetto di impugnazione.


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