La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31521 del 21 luglio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in tema di risarcimento del danno per lesioni personali colpose, di cui all’art. 590 del c.p..
Nel caso esaminato dalla Corte, era stato instaurato un procedimento penale nei confronti del direttore di un supermercato, a seguito della caduta subita da un cliente sul pavimento bagnato e scivoloso.
I giudici di primo grado ritenevano, in effetti, di dover condannare il direttore, il quale non avrebbe adeguatamente segnalato che sul pavimento del supermercato erano presenti delle chiazze di acqua che avrebbero potuto determinare (e avevano, effettivamente, determinato) lo scivolamento e la caduta dei passanti.
Di conseguenza, il Tribunale condannava il direttore al risarcimento del danno e, dal punto di vista penalistico, alla pena prevista per il reato di lesioni colpose aggravate, di cui all'art. 590 del c.p.: la circostanza aggravante, in particolare, era rappresentata dalla violazione delle norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro (art. 590 del c.p., comma 3).
Giunti al terzo grado di giudizio, anche la Corte di Cassazione riteneva di dover confermare la condanna, dal momento che anche i clienti di un esercizio commerciale hanno diritto a pretendere la corretta applicazione delle norme dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli stessi hanno i medesimi diritti previsti in favore dei lavoratori dipendenti dell’esercizio commerciale stesso.
Pertanto, osserva la Corte, essendo tali norme applicabili anche nei confronti dei clienti, i medesimi hanno il diritto di agire, non solo dal punto di vista civilistico, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, ma anche dal punto di vista penalistico, laddove la condotta integri gli estremi del delitto di “lesioni personali”, di cui all’art. 590 del c.p..
A tale delitto, poi, sarà applicabile la circostanza aggravante del mancato rispetto delle norme previste in materia di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, di cui all’art. 590 del c.p., comma 3, in base al quale, se la condotta è commessa "con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni".
Essendo, infatti, l’esercizio commerciale (nella specie, il supermercato), incontestabilmente un “luogo di lavoro”, secondo la Cassazione appariva evidente che il soggetto che ne è responsabile (il direttore) fosse tenuto a rispettare anche gli obblighi di sicurezza previsti dalla legge.