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E' a carico di tutti i proprietari il rifacimento della facciata dell'edificio

E' a carico di tutti i proprietari il rifacimento della facciata dell'edificio
Le spese per la manutenzione dei pannelli decorativi della facciata del condominio sono a carico di tutti i condomini.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23258 del 15 novembre 2016, si è occupata di materia condominiale.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, alcuni condomini avevano agito in giudizio nei confronti del condominio, chiedendo al Tribunale di porre a carico “di tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote, le spese relative al restauro e messa in sicurezza di alcuni pannelli decorativi della facciata dell’edificio, lamentando l’illegittimità della diffida a provvedere ai lavori a spese dei singoli attori”.

Il condominio, quindi, si costituiva in giudizio, contestando la domanda degli attori, in quanto i pannelli non avrebbero avuto alcuna funzione decorativa, costituendo i medesimi dei semplici “elementi strutturali con funzione di parapetto per la scala che, dai balconi degli attori, conduceva alla soprastante terrazza”.

Il condominio chiedeva, dunque, a sua volta, che gli attori fossero dichiarati onerati alla manutenzione dei pannelli stessi e che il condominio fosse indenne da ogni futura spesa ad essi relativa.

La domanda attorea (e anche quella del condominio), veniva rigettata in primo grado, ma la decisione veniva riformata in grado d’appello, in quanto la Corte riteneva che le spese oggetto di causa dovessero essere ripartite tra tutti i condomini, in ragione delle rispettive quote di proprietà.

Il condominio, ritenendo la sentenza ingiusta, proponeva, dunque, ricorso per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 del c.c., in tema di “beni di natura condominiale”, in quanto, secondo il ricorrente, gli attori non avevano dimostrato che i pannelli in questione fossero destinati ad un uso dell’intero condominio e, dunque, che gli stessi avessero “natura condominiale”.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle argomentazioni svolte dal condomino ricorrente, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.

Secondo la Cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva ben motivato e argomentato la propria decisione, tenendo in considerazione anche la relazione di un ingegnere, dalla quale era risultato che, tra i “beni comuni” erano comprese le “murature perimetrali e le facciate con tutte le opere decorative esterne”.

Da ciò, dunque, la Corte d’appello aveva dedotto che “i pannelli in contestazione erano inseriti nel prospetto di facciata come elemento decorativo caratterizzante” e che, pertanto, dovevano considerarsi “beni comuni”.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, la decisione della Corte d’appello appariva in linea con quanto previsto dall'art. 1117 del c.c., dal momento che, nell’ambito di un edificio condominiale, la facciata di prospetto dell’edificio, al pari dei muri maestri, “costituisce una delle strutture essenziali ai fini dell’esistenza stessa dello stabile unitariamente considerato” e, pertanto, “ricade necessariamente fra le parti oggetto di comunione fra i proprietari delle diverse porzioni dello stesso e resta destinata indifferenziatamente al servizio di tutte tali porzioni, con la conseguenza che le spese della sua manutenzione devono essere sostenute dai relativi titolari in misura proporzionale al valore delle rispettive proprietà”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condominio ricorrente, condannando il medesimo al pagamento delle spese processuali.


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