La legge non si espone con chiarezza sul punto, rendendo difficile comprendere se le spese inerenti alla manutenzione e/o sostituzione sono a carico di tutti i condòmini o solamente del proprietario dell’abitazione.
Anzitutto, è importante dare una definizione a ciò che si intende per l’infisso, ovvero una struttura rigida che sia ancorata alla muratura, composta da un telaio su cui sono inserite le parti apribili ed installati i vetri. Si distinguono la parte fissa, ovvero la cornice incastrata direttamente nelle pareti e la parte mobile, cioè il serramento o doppio infisso che chiude le aperture lasciate nei fabbricati per uso d’ingresso o per dare passaggio ad aria e luce.
Il legislatore ha posto nel Codice civile un elenco di parti considerate comuni all’interno del condominio, a meno che non vi siano delle previsioni diverse all’interno del titolo, ovvero il rogito con cui l’originario unico proprietario dell’edificio ha messo in vendita le singole unità immobiliari ai condòmini.
In particolare, nel condominio si considerano in comune:
- tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;
- le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria con l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;
- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo.
A partire dalla definizione data dall’art. 1117 c.c. si considerano in comune tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, quindi, gli infissi delle finestre dei singoli appartamenti non possono essere considerati di proprietà comune perché non sono destinati ad essere usati dal condominio intero.
Alla stregua degli infissi sono considerate anche le porte di ingresso di ogni appartamento, nonché i balconi aggettanti. Ne consegue che gli infissi in condominio non sono parti comuni ed ogni spesa legata alla loro manutenzione deve essere sostenuta dal singolo proprietario dell’appartamento e non della generalità dei condòmini.
Gli infissi degli appartamenti sono, quindi, privati e non condominiali, ma devono in ogni caso rispettare il cosiddetto decoro architettonico ovvero l’estetica dell’edificio, specie nella scelta di stile e colore, tanto che l’assemblea può deliberare anche la loro rimozione.
Allo stesso modo il regolamento può imporre al proprietario di modificare gli infissi oppure di installarli di un certo colore, limitando di fatto la sua libertà di decisione, a condizione che sia stato approvato all’unanimità.