Nel caso in cui il contatore appaia rotto o comunque malfunzionante (sulla base di indizi come il non utilizzo dell’abitazione nel periodo di riferimento o il raffronto con i periodi precedenti) e si presuma che ciò abbia falsato il calcolo effettuato dalla società fornitrice di energia, l’utente, anziché procedere al pagamento, può contestare la bolletta ricevuta.
Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, le bollette della luce hanno il valore di prova relativa: ciò significa che l’attestazione dei consumi ivi riportata non è assolutamente incontrovertibile poiché è possibile ne sia dimostrata l’inesattezza in sede di contestazione.
Nello specifico, è possibile contestare la bolletta mediante:
- reclamo alla società fornitrice, da inoltrare a mezzo di lettera raccomandata, al fine di chiedere una verifica del contatore e un ricalcolo dei consumi;
- tentativo di conciliazione presso Arera (Autorità di regolazione energia, reti e ambiente se il gestore del servizio non risponde al reclamo);
- ricorso per l'instaurazione di un’ordinaria causa civile.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34701 del 16 novembre 2021, ha infatti affermato espressamente che, in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l’impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, l’onere della prova va così ripartito:
- l’utente-somministrato che contesta il malfunzionamento del contatore deve richiederne la verifica e dimostrare in giudizio la reale entità dei consumi effettuati nel periodo di riferimento;
- il gestore-somministrante deve invece provare che il contatore, o il diverso strumento di misurazione effettuato, è correttamente funzionante.
Nel caso di specie, in particolare, un soggetto, ricevuta una richiesta di pagamento di oltre tremila euro per un conguaglio di consumi dell’energia elettrica sulle bollette, si era rivolto al Giudice di Pace, segnalando l’assoluta anomalia dell’importo anche in relazione ai periodi successivi e precedenti ed allegando che la lettura del contatore non era stata effettuata per anni e che questo comunque era stato sostituito.
Il Giudice di Pace aveva però rigettato la domanda attorea e tale provvedimento era stato confermato dal Tribunale, sul presupposto che l’onere di provare la non debenza dell’importo richiesto, e dunque di dimostrare che vi era stato un errore nella lettura del contatore, gravasse sull’utente e che, nel caso di specie, non fosse stato soddisfatto.
Il somministrato soccombente, dunque, aveva proposto ricorso, dolendosi della violazione dell’art. 2697 c.c.: secondo la prospettazione del ricorrente, infatti, doveva essere il gestore del servizio a dimostrare in giudizio la corretta lettura e il corretto funzionamento del contatore.
Alla luce delle argomentazioni sopra ripercorse, dunque, la Suprema Corte ha accolto tale impugnazione.