Ma cosa succede se siamo intestatari di due contratti di fornitura dell’acqua, uno relativo alla casa e uno relativo al garage e le due forniture vengono utilizzate separatamente?
In particolare, se non paghiamo la bolletta relativa al garage, il gestore del servizio idrico può sospenderci la fornitura dell’acqua anche nella casa di abitazione?
Proprio in merito a quest’argomento si è recentemente pronunciato il Tribunale di Fermo che, con un’ordinanza del 23 marzo 2016, ha precisato come ciò non possa accadere: infatti, se il mancato pagamento della bolletta riguarda solamente la fornitura dell’acqua relativa al garage, il gestore non può smettere di fornirci l’acqua anche nell’abitazione.
Va precisato che l’ipotesi riguarda lo specifico caso in cui l’utente risulti abbia stipulato due contratti di fornitura: uno relativo alla casa di abitazione ed uno relativo al garage - pertinenza dell’immobile.
Altra condizione, inoltre, è che le due utenze vengano utilizzate separatamente.
Quindi, in presenza di due contratti di fornitura aventi ad oggetto l’erogazione del servizio idrico, uno relativo alla casa di abitazione e uno relativo alla pertinenza (il garage), il gestore non può procedere a sospendere entrambe le forniture, dal momento che ciò risulterebbe eccessivamente gravoso per l’utente, che non avrebbe più la possibilità di usufruire di un servizio essenziale, garantito anche dalla Costituzione (in particolare, risulterebbe violato il “diritto alla salute”, di cui all’art.32 Cost.).
In particolare, nel caso esaminato dal Tribunale di Fermo, a seguito del mancato pagamento della bolletta relativa al contratto di somministrazione di acqua nel garage, la società fornitrice aveva sospeso il servizio idrico, non solo nel garage ma anche nella casa di abitazione.
Il Giudice, quindi, dopo aver precisato che la sospensione avrebbe dovuto e potuto essere attuata solo ed esclusivamente nel garage, in quanto il soggetto in questione risultava in regola con i pagamenti relativi al contratto di cui all’abitazione, evidenzia come la sospensione stessa abbia comportato per l’utente “l’impedimento ad usufruire di servizi definiti essenziali, quale è l’erogazione dell’acqua, addirittura garantito dall’art. 32 della Costituzione che tutela il diritto alla salute”.
Cosa fare, in concreto, in caso di illegittima sospensione di entrambe le utenze? In tale ipotesi, sussiste uno specifico strumento messo a disposizione dal nostro ordinamento, rappresentato dal ricorso in via d’urgenza, previsto e disciplinato dall’art. 700 del c.p.c..
Si tratta di una procedura caratterizzata da notevole celerità rispetto a quella ordinaria, alla quale si può tuttavia ricorrere solo in presenza di determinati presupposti, Essi sono:
- (I) l’urgenza
- (II) il c.d. fumus boni juris, vale a dire la ragionevole possibilità che la domanda del soggetto possa essere accolta dal giudice
- (III) il c.d. periculum in mora, vale a dire, il pericolo nel ritardo, cioè, il pericolo per il cittadino di subire un danno grave e irreparabile nel caso in cui il giudice non adotti immediatamente il provvedimento ritenuto più opportuno.
Il Giudice, quindi, in accoglimento del ricordo presentato dall’utente, ha ordinato alla società fornitrice del servizio idrico, di riattivare immediatamente lo stesso nella casa di abitazione dell’utente in questione, condannandola, inoltre, al pagamento delle spese legali.