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Ascensore condominiale guasto

Ascensore condominiale guasto
Il condominio è responsabile per i danni causati dal malfunzionamento dell’ascensore.
Se l’ascensore del condominio si blocca e il condomino resta bloccato all’interno, il condominio è tenuto a risarcire il danno?

Il Tribunale di Larino, con una sentenza del 7 maggio 2016, si è occupato proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dal Tribunale, tre condomini avevano agito in giudizio nei confronti del condominio, chiedendo il risarcimento del danno subito a causa del malfunzionamento dell’ascensore condominiale.

In particolare, i condomini sostenevano che l’ascensore in questione “prima saliva velocemente verso il secondo piano, poi si bloccava e scendeva repentinamente verso terra, arrestandosi bruscamente tra il primo e il secondo piano”, con la conseguenza che i medesimi rimanevano bloccati all’interno per circa due ore, fino all’intervento dei pompieri.

A seguito di tale evento, i condomini si recavano al pronto soccorso, ove venivano loro diagnosticati alcuni traumi.

Secondo gli attori, il sinistro si era verificato “per responsabilità esclusiva del titolare-custode del condominio convenuto in quanto l’insidia della res non era visibile e segnalata”, con la conseguenza che andavano risarciti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Il condominio si costituiva in giudizio, evidenziando come l’evento si fosse verificato per esclusiva responsabilità degli attori stessi, dal momento che “l’ascensore era accessibile solo con una chiave nella esclusiva disponibilità dei condomini e che all’interno era segnalato che il peso delle persone non doveva superare i 240 kg complessivi”.

Pronunciatosi sul punto, il Tribunale evidenziava come gli attori avessero sostenuto la responsabilità del condominio “per cosa in custodia”, ai sensi dell’art. 2051 codice civile.

Tale responsabilità, precisava il Tribunale, si fonda “sulla relazione diretta tra la cosa e l’evento dannoso, nonché sull’esistenza di un effettivo potere fisico del soggetto” sulla cosa.

Pertanto, tale responsabilità “sorge per effetto della violazione dell’obbligo di vigilare e di mantenere sotto controllo la cosa medesima, in modo da impedire il verificarsi di qualsiasi pregiudizio per i terzi”.

In proposito, il giudice evidenziava come la responsabilità di cui all’art. 2051 codice civile, rappresenti un’ipotesi di “responsabilità oggettiva del custode” per i danni causati dalla cosa che il medesimo ha in custodia, “tanto che egli può liberarsi solo provando che l’evento dannoso è stato determinato dal caso fortuito”.

Quanto all’onere della prova, il Tribunale precisava che incombe al danneggiato l’onere di provare il nesso di causalità sussistente tra il danno e la cosa in custodia, mentre il danneggiante è tenuto, “al fine di escludere la propria responsabilità” a “provare che il fatto sia derivato dal caso fortuito, ricomprendente la forza maggiore, il fatto del terzo o il comportamento incauto e causale dello stesso danneggiato”.

Ebbene, nel caso di specie, il Tribunale riteneva che il danno causato ai condomini fosse stato causato “dalla pericolosità dell’ascensore allocato nell’immobile”.

Inoltre, il Tribunale osservava come fosse irrilevante il fatto che “l’ascensore fosse malfunzionante – circostanza pacifica in atti e riferita dallo stesso amministratore del condominio convenuto, Z.P. – e che potesse funzionare solo con un carico non superiore ai 240 kg. e non ai 320 kg. indicati nell’etichetta metallica all’interno”, dal momento che “sul condominio versa, comunque, l’obbligo di manutenzione e custodia del res pericolosa” e, d’altro lato, “non risulta assolutamente provato in atti che tale malfunzionamento fosse segnalato”.

Peraltro, secondo il Tribunale, “anche a voler ammettere l’esistenza di un cartello della portata di quello riferito dall’amministratore di condominio, esso non era comunque idoneo a segnalare adeguatamente il malfunzionamento dell’ascensore”.

Irrilevante, secondo il Tribunale, appariva anche la circostanza che “l’incarico di manutenzione dell’ascensore fosse stato affidato ad un’apposita ditta (…), in quanto l'impianto resta nella sfera di disponibilità e controllo dell’amministratore dello stabile che continua a mantenere il potere-dovere di controllarne il funzionamento e di intervenire allo scopo di eliminare situazioni di pericolo che possano insorgere dallo stesso”.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale riteneva che gli attori avessero “correttamente provato il nesso causale tra la res in custodia e il danno, ossia hanno provato che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre il condominio convenuto non ha provato che il danno sia derivato dal caso fortuito”.

Occorreva, inoltre, escludere “il concorso colposo dei danneggiati, ai sensi dell’art. 1227 c.c.”, in quanto l’evento dannoso non era da ricondurre alla condotta dei danneggiati, “in quanto gli attori non conoscevano e non potevano prevedere tale pericolosità della res”.

Il Tribunale, dunque, accoglieva le domande risarcitorie avanzate dai condomini, procedendo a liquidare i danni patrimoniali e non patrimoniali risarcibili.


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