La norma si occupa di disciplinare le
spese del procedimento cautelare.
In particolare, il
legislatore prevede che su tali spese debba provvedere il Giudice Amministrativo con l’
ordinanza che decide la domanda cautelare e che la pronuncia sulle spese
resta efficace anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella
sentenza.
Una siffatta previsione non fornisce solo un’importante indicazione operativa per i soggetti coinvolti nel giudizio amministrativo, ma offre anche la possibilità di svolgere una riflessione sul rapporto che esiste tra la fase cautelare e quella di
merito: dalla netta separazione del regime delle spese processuali, infatti, può desumersi l’autonomia delle due fasi.