Cass. civ. n. 8993/2014
La decisione con cui il Consiglio di Stato - nell'ambito della propria giurisdizione sul contenzioso elettorale, a norma dell'art. 126 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - abbia ritenuto di identificare la pronuncia definitiva in ordine alla falsità documentale dell'autenticazione delle firme di accettazione della candidatura alla carica di consigliere regionale in quella resa dal giudice penale a norma dell'art. 537, comma 1, cod. proc. pen., piuttosto che in quella adottata dal giudice civile all'esito del procedimento di querela di falso, non risulta affetta da vizio di eccesso di potere giurisdizionale, atteso che, in ipotesi, ricorrerebbe, eventualmente, un errore inerente il modo di esercizio in concreto della giurisdizione, come tale non sindacabile a norma degli artt. 362, primo comma, cod. proc. civ. e 111, ottavo comma, Cost. (Dichiara inammissibile, Cons. St., 17/2/2014).
Corte cost. n. 304/2011
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma secondo, 77, 126, 127, 128, 129, 130 e 131, D.Lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), e delle previgenti disposizioni di cui agli artt. 7, R.D. n. 2840 del 1923; artt. 41, 42 e 43, R.D. n. 642 del 1907; artt. 28, comma terzo, e 30, comma secondo, R.D. n. 1054 del 1924; artt. 7, comma terzo, ultima parte, e 8, legge n. 1034 del 1971 e art. 2700 c.c., in riferimento agli artt. 24, 76, 97, 103, 111, 113 e 117 della Costituzione, nella parte in cui precludono al Giudice Amministrativo di accertare anche solo incidentalmente la falsità degli atti pubblici nel giudizio amministrativo in materia elettorale. La preclusione all'accertamento incidentale, da parte del Giudice Amministrativo, della falsità degli atti pubblici non si pone, invero, in violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, né con il principio di effettività della tutela giurisdizionale in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. ed agli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con legge n. 848 del 1955), poiché la verifica della falsità da parte del Giudice Ordinario, destinata a confluire nel processo amministrativo ai fini delia definizione della controversia, è pacificamente in grado di assicurare un livello di protezione conforme alle prescrizioni costituzionali e internazionali. In merito all'art. 111 Cost. deve rilevarsi che tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale, comprese la pregiudizialità costituzionale e quella comunitaria, possono incidere sulla durata del processo, senza che ciò automaticamente si risolva nella violazione del principio di ragionevole durata del processo medesimo, per cui non è mediante la soppressione di fasi processuali, essenziali ai fini della decisione, che si consegue l'obiettivo di garantire la celerità dei processi, compreso quello amministrativo in materia elettorale. Quanto agli artt. 103 e 113 Cost. deve rilevarsi che il sistema di definizione delle questioni pregiudiziali di falso non limita in alcun modo, per quanto esposto, le forme di tutela degli interessi legittimi. Quanto all'art. 97 Cost., la previsione ivi contemplata opera esclusivamente con riguardo all'attività amministrativa e non anche a quella giurisdizionale. In merito all'art. 76 Cost. da ultimo, la cui violazione deriverebbe dal mancato rispetto, da parte del c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010) dei criteri fissati dalla legge delega di cui all'art. 44, legge n. 69 del 2009, deve rilevarsi che una eventuale omissione del legislatore delegato che non faccia in parte uso della delega conferitagli non determina violazione del parametro costituzionale evocato.
Cons. Stato n. 3/2010
In base all'art. 131, 2° comma, cod. proc. amm. - D.Lgs. n. 104/2010, che rinvia alle norme che regolano il giudizio d'appello al Consiglio di Stato, nel giudizio d'appello relativo a ricorsi in materia di operazioni elettorali di comuni, province e regioni il giudice non è tenuto a dare lettura del dispositivo in aula.