La norma in esame si occupa di disciplinare la fase finale dell’
incidente di falso, per approfondire il quale si rinvia alla spiegazione dell’articolo precedente.
Nello specifico, si prevede che sulla
querela di falso l’autorità giudiziaria ordinaria decida con
sentenza, la copia autentica della quale deve essere depositata in segreteria.
Il termine per il deposito è di
90 giorni.
Il
dies a quo è quello del
passaggio in giudicato della sentenza: per la prosecuzione del
processo il
legislatore ritiene infatti necessario, anche in un’ottica di economia processuale, che il giudizio sulla genuinità o sulla falsità del documento sia
definitivo.
Se l’onere di depositare la
sentenza resta inadempiuto, il
ricorso è dichiarato
estinto: si tratta di una peculiare ipotesi di estinzione del processo connessa al mancato impulso processuale delle parti e coerente con il principio di economia processuale.