Cons. Stato n. 656/2012
Il divieto di abuso del diritto, in quanto espressione di un principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, si applica anche in ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare un'azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera della controparte, sì che il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo, quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa.
Cons. Stato n. 3406/2011
Considerato, quanto al diritto alla udienza pubblica, che la giurisprudenza ha affermato che "il principio della pubblicità del giudizio che si svolge innanzi ad organi giurisdizionali, pur costituendo un cardine dell'ordinamento democratico, fondato sulla sovranità popolare, sulla quale si basa l'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'art. 101, comma 1, Cost., non trova un'applicazione assoluta, potendo essere limitato, oltre che nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico, della sicurezza nazionale, dei minori o della vita privata delle stesse parti del processo, anche nell'interesse stesso della giustizia", come peraltro prevede il medesimo art. 6 (Cass., Sez. Un., 20 aprile 2004 n. 7585); che, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso art. 6, è sufficiente l'assicurazione che "il processo debba prevedere un momento di trattazione in udienza pubblica".
Cons. Stato n. 3/2010
L'art. 37 c.p.a., nella parte in cui stabilisce che la rimessione in termini per errore scusabile può essere disposta solo in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l'effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe alla fine risolversi in un grave vulnus del pariordinato principio di parità delle parti richiamato dall'art. 2, comma 1, dello stesso Codice, sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale.