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Articolo 126 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale

Dispositivo dell'art. 126 Codice del processo amministrativo

1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Spiegazione dell'art. 126 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare l’ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale. In particolare, si prevede che il GA abbia giurisdizione in materia di operazioni elettorali per le controversie relative alla regolarità del:
  • rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni;
  • elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Dalla formulazione di tale norma, emerge dunque che non spettano al GA:
1. le controversie sullo status di elettore;
2. le controversie sulle questioni di eleggibilità, incompatibilità e decadenza;
3. le controversie sugli atti relativi alle elezioni politiche dei Parlamentari italiani.

Massime relative all'art. 126 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 990/2019

Sono devolute al giudice ordinario le controversie concernenti l'ineleggibilità, la decadenza e l'incompatibilità in quanto volte alla tutela di un diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato passivo e che la giurisdizione non incontra limitazione o deroghe per il caso in cui la questione di eleggibilità venga introdotta mediante impugnazione del provvedimento, perché in tali ipotesi la decisione verte non sull'annullamento dell'atto amministrativo, bensì sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Corte cost. n. 164/2018

È dichiarato inammissibile - per assenza del requisito soggettivo - il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da (Omissis), nella qualità di cittadino elettore e soggetto politico, in relazione alle leggi e norme in materia elettorale (n. 270 del 2005, n. 52 del 2015, n. 165 del 2017; artt. 1, 11, primo comma, 12, commi dal primo al quinto, 13, primo e secondo comma, 15, primo comma, 18, primo comma, n. 1, 20, primo comma, n. 2, 21, commi primo, nn. 1, 1 bis, 2, 3, e secondo, e 22, primo comma, della legge n. 18 del 1979; 1, primo comma, 18 bis, commi primo e terzo, 22, terzo comma, 83, commi 3, 4 e 5, 92, primo comma, n. 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957; 1, comma 2, 9, commi 2, primo periodo, 3, 4 e 5, 16, 19, 20, comma 1, lett. a), primo periodo, e b), primo e quarto periodo, e 27 del D.Lgs. n. 533 del 1993; 8, commi 1, lett. c), e 3, della legge n. 459 del 2001; 4, comma 2, lett. b), della legge n. 28 del 2000; nonché degli artt. 11, 52, comma 5, 54, commi 1, 2 e 3, 95, comma 6, 126, comma 1, 128, 129, commi 1, 2 e 10, 130, 132, comma 1, e 135, comma 1, del codice del processo amministrativo), per asserita lesione delle prerogative del corpo elettorale, nonché del proprio "diritto elettorale attivo, attraverso il voto" e del proprio diritto elettorale "passivo, attraverso la candidatura", quali "espressioni del potere del popolo". È palese l'assenza del requisito soggettivo, essendo il conflitto proposto da un singolo cittadino, che si qualifica "Potere dello Stato appartenente al Corpo Elettorale", e ciò a prescindere dall'altrettanto palese assenza dell'elemento oggettivo del conflitto, lamentando il ricorrente la lesione di plurimi parametri costituzionali senza motivare la ridondanza delle asserite lesioni sulla propria sfera di attribuzioni costituzionali. Per costante giurisprudenza costituzionale, il singolo cittadino, seppure vanti la qualità di elettore, non è investito di funzioni tali da legittimarlo a sollevare conflitto di attribuzione, non essendogli conferita, in quanto singolo, alcuna attribuzione costituzionalmente rilevante.

Cons. Stato n. 999/2018

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 126 e 129 del codice del processo amministrativo, il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni "politiche" nazionali e, nello specifico, sulle controversie concernenti l'esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, rispetto alle quali vi è un difetto assoluto di giurisdizione. In materia di contenzioso elettorale il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni politiche nazionali. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ma non anche in materia di elezioni "politiche" nazionali e, nello specifico, sulle controversie concernenti l'esclusione delle liste dalle elezioni politiche e, dunque, riferite al procedimento elettorale preparatorio per le elezioni politiche alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, rispetto alle quali vi è un difetto assoluto di giurisdizione.

Cass. civ. n. 13403/2017

Nelle controversie in materia di elezioni amministrative, la giurisdizione è ripartita tra il giudice amministrativo e quello ordinario in relazione al criterio di riparto del doppio binario, in rapporto, cioè, alla consistenza della situazione giuridica di diritto soggettivo o di interesse legittimo della quale si chiede la tutela, atteso che la giurisdizione amministrativa in materia di contenzioso elettorale non è esclusiva; per conseguenza, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie afferenti a questioni di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità dei candidati, perché concernenti diritti soggettivi di elettorato passivo, mentre appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni attinenti alla regolarità delle operazioni elettorali, in quanto relative a posizioni di interesse legittimo, giusto l'art. 126 del d.lgs. n. 104 del 2010, a norma del quale "il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

Spettano al giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l'impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull'annullamento dell'atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all'elettorato attivo o passivo.

Corte cost. n. 96/2017

Vanno rimessi gli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della perdurante rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 126, 128, 129 e 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui riferiscono il nuovo rito speciale elettorale alla elezione dei soli organi di comuni, province e regioni, e non anche di quelli delle città metropolitane; occorre infatti considerare che, nelle more del giudizio, è intervenuto il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197 (entrata in vigore il 30 ottobre successivo), il quale - al comma 8 quater del suo art. 7 (aggiunto in sede di conversione) - testualmente ora prevede che «Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo [...] si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane»; tale novella infatti - applicabile anche ai procedimenti (come quello a quo) pendenti alla data della sua entrata in vigore - incide direttamente su tutte le disposizioni denunciate, rendendole applicabili anche alle elezioni delle città metropolitane.

Cons. Stato n. 850/2011

Anche nella specifica materia relativa alle competizioni elettorali deve ritenersi operante il principio generale della conservazione degli atti giuridici la cui applicazione comporta, nel contesto del procedimento amministrativo elettorale, che l'eventuale annullamento di taluni atti compiuti durante lo svolgimento del medesimo non travolge ex se gli atti anteriori non viziati, e in particolare quelli relativi alla presentazione delle candidature, mentre travolge gli atti posteriori, ma a condizione che il vizio, che ne ha determinato l'annullamento, si rifletta oggettivamente su di essi.

Cons. Stato n. 3/2010

In materia di giudizio elettorale, alla giurisdizione ordinaria spetta soltanto la cognizione delle liti concernenti le ineleggibilità, le decadenze e le incompatibilità dei candidati, ossia le questioni che investono diritti soggettivi perfetti; sono, invece, affidate alla giurisdizione amministrativa tutte le questioni inerenti il vaglio di legittimità delle operazioni elettorali, nell'ambito delle quali sono ricomprese anche le deliberazioni dei competenti uffici in ordine all'ammissione o alla ricusazione di liste e candidati.

Il mutato quadro normativo del processo amministrativo non impone, in sede di appello su controversia elettorale, la lettura del dispositivo; tale onere nel processo di appello è prescritto soltanto in poche specifiche ipotesi, come nel caso dei riti speciali di cui agli artt. 119 e 120 ss. c.p.a., in cui è previsto che la redazione del dispositivo, da effettuare entro sette giorni dalla decisione della causa, possa essere richiesta dalla parte interessata, a norma del comma 5 dell'art. 119 c.p.a. (da intendersi richiamato in parte dal successivo comma 3 dell'art. 120).

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