La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente (1).
Sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli articoli 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211 e 213.
Note
(1)
I presupposti della liquidazione coatta amministrativa sono stabiliti da diverse leggi speciali. Tra essi si ricomprendono lo stato d'insolvenza e la violazione di norme o atti amministrativi da cui consegua un funzionamento irregolare dell'impresa.