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Articolo 211 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci

[ABROGATO]

Dispositivo dell'art. 211 Legge fallimentare

Articolo abrogato dal D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169.

[Nella liquidazione di una società con responsabilità sussidiaria limitata o illimitata dei soci, il commissario liquidatore, dopo il deposito nella cancelleria del tribunale dell'elenco previsto dall'art. 209, comma primo, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, può chiedere ai soci il versamento delle somme che egli ritiene necessarie per l'estinzione delle passività. Si osservano per il rimanente le disposizioni dell'art. 151, sostituiti ai poteri del giudice delegato quelli del presidente del tribunale e al curatore il commissario liquidatore ed escluso il reclamo a norma dell'art. 26.]

Massime relative all'art. 211 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 15304/2000

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il piano di riparto, formato dal commissario liquidatore al fine di richiedere ai soci le somme necessarie per l'estinzione delle passività sociali, a norma dell'art. 151 l. fall. — applicabile, per effetto del rinvio operato dall'art. 211 della stessa legge, alla predetta procedura — e depositato presso la cancelleria, al fine di consentire ai soci di formulare nel termine perentorio di quaranta giorni dall'avviso di deposito, osservazioni o contestazioni, ove modificato, o integrato, dal presidente della sezione fallimentare, a seguito di tali osservazioni o contestazioni, non configura un piano nuovo, con conseguente necessità di rinnovo della descritta procedura di deposito e comunicazione a tutti i soci, costituendo, invece, il provvedimento terminale della procedura prevista dal citato art. 151 l. fall. per la ripartizione degli oneri. Ne consegue che non può ritenersi inesistente il decreto che renda esecutivo detto piano aggiornato, depositato in cancelleria unitamente al piano stesso senza che questo sia stato nuovamente comunicato ai soci.

Cass. civ. n. 14900/2000

In tema di liquidazione coatta amministrativa, il piano di riparto modificato o integrato dal presidente della sezione fallimenti del tribunale, lungi dal costituire un piano nuovo che sostituisca l'originario piano di riparto elaborato dal commissario liquidatore, costituisce il provvedimento terminale della procedura prevista dall'art. 151 della l. fall. per la ripartizione degli oneri, sempre che le modifiche o le integrazioni siano la diretta conseguenza delle osservazioni o delle contestazioni sollevate da tutti o parte dei soci dell'impresa soggetta a liquidazione. Tale principio conserva la sua validità anche se, a seguito delle modifiche o delle integrazioni, la posizione di alcuni risulti aggravata rispetto alla situazione originariamente prevista dal commissario liquidatore, considerato che le contestazioni e le osservazioni possono riguardare la stessa qualità di socio o l'estensione della responsabilità.

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