Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III [64-71], anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata (1). [Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225.] (2)
L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.
Il commissario liquidatore presenta al procuratore della repubblica una relazione (3) in conformità di quanto è disposto dall'art. 33, primo comma.