(massima n. 1)
Ai fini della valutazione dello stato di insolvenza di una societą in liquidazione ex art. 5 della legge fall. non costituisce vizio di motivazione della sentenza di merito, impugnabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (nel regime introdotto dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134), l'avere erroneamente inserito il valore del patrimonio netto tra le passivitą, trattandosi di fatto non decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.