(massima n. 1)
L'efficacia del «pactum de non petendo» pur non condizionata all'adesione di tutti i creditori, č tuttavia correlata alla sua idoneitą che deve essere valutata alla luce della complessiva condizione debitoria dell'impresa, e, quindi anche con riguardo alla scadenza delle obbligazioni escluse dal patto medesimo ad escludere lo stato d'insolvenza del debitore, se ed in quanto esso testimoni la condizione di credito e di fiducia di cui gode il debitore nel ceto creditorio considerato nel suo complesso.