(massima n. 1)
Gli accertamenti eseguiti in sede di verificazione dei crediti non fanno stato nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento e non precludono in modo assoluto l'attivitą di chi nega lo stato di insolvenza, a meno che su qualche credito definitivamente ammesso al passivo fallimentare non sia intervenuta sentenza passata in cosa giudicata.