(massima n. 1)
Ai fini della dichiarazione di fallimento di una societą, che sia inserita in un gruppo, cioč in una pluralitą di societą collegate ovvero controllate da un'unica societą "holding", l'accertamento dello stato di insolvenza deve essere effettuato con esclusivo riferimento alla situazione economica della societą medesima, poichč, nonostante tale collegamento o controllo, ciascuna di dette societą conserva propria personalitą giuridica ed autonoma qualitą di imprenditore, rispondendo con il proprio patrimonio soltanto dei propri debiti.