L’articolo 1 della Legge sulla protezione della proprietà intellettuale circoscrive il proprio campo di applicazione alle opere dell'ingegno che presentino un preminente carattere creativo e siano riconducibili ad una delle forme espressive di carattere artistico o scientifico indicate dalla medesima normativa, nonché ai “programmi di elaborazione” (i “software”) e alle banche dati.
Tale campo di applicazione non si esaurisce agli esempi di opera determinate dalla legge: il successivo articolo 2 della L.d.a indica, infatti, un elenco delle opere protette dalla L.d.a., il quale, come affermato da prevalente giurisprudenza, è meramente esemplificativo e non tassativo.
Pertanto, il novero delle opere protette dal diritto d’autore si può estendere a tutte le opere frutto della ricerca innovativa nell’ambito delle varie scienze o arti, non esplicata in funzione di una sua immediata applicazione pratica, che presentino un sufficiente gradiente di creatività.
Il carattere creativo, quale elemento costitutivo del diritto d’autore, viene rintracciato, in sede dottrinaria e giurisprudenziale, nell’apporto di “gratuità/discrezionalità espressiva, riconoscibile dai terzi quale libera modalità esteriore dell’oggettività (reale o immaginaria) rappresentata. In altre parole, il carattere creativo dell’opera non attiene all’oggetto rappresentato ovvero prodotto bensì alle modalità espressive e rappresentative impiegate dall’autore dell’opera.
In linea generale, le opere dell’ingegno protette dalla L.d.a. beneficiano di una tutela che si declina lungo il duplice versante dei diritti morali (artt. da 20 a 24 della L.d.a.) e dei diritti di utilizzazione economica dell’opera (artt. da 12 a 19 della L.d.a.).
I diritti morali sono precipuamente posti a difesa della personalità dell’autore dell’opera dell’ingegno e presentano le seguenti caratteristiche: inalienabilità, imprescrittibilità, irrinunciabilità e durata illimitata.
I diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, invece, sono posti in capo all’autore della medesima al fine si assicurarne a quest’ultimo lo sfruttamento economico. Il contenuto patrimoniale di tali diritti si riverbera anche sulle caratteristiche fondamentali di questi ultimi, i quali, a differenza dei diritti morali, possono essere ceduti a terzi, anche a titolo oneroso, ed hanno una durata limitata nel tempo.