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Dizionario Giuridico

Marchio

Che cosa significa "Marchio"?

Viene definito “marchio” il segno distintivo del prodotto dell’impresa e, nell’ordinamento italiano, è disciplinato dal D. Lgs. del 10/02/2005, n. 30 (c.d. Codice della proprietà industriale).
Elemento essenziale del marchio è il suo carattere distintivo: lo stesso deve avere il carattere della novità, non dev’essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume e non dev’essere generico e non veritiero.
Per poter validamente registrare un marchio all’interno del territorio nazionale è necessario depositare l’apposita domanda presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi (UIBM) ovvero presso le Camere di commercio locali.
Ogni domanda deve contenere la richiesta di registrazione di un solo marchio e deve contenere, altresì, un esemplare del marchio e l’indicazione dei prodotti o servizi che dovrà contraddistinguere. Dal 2010 la domanda può essere presentata tramite la piattaforma telematica.
La registrazione ed il relativo diritto di esclusiva hanno efficacia per 10 anni dalla registrazione della domanda, che peraltro è rinnovabile alla scadenza.
Il marchio è liberamente cedibile, anche a titolo parziale.
Altra caratteristica del marchio è che lo stesso può essere ceduto titolo definitivo, ovvero può essere concesso in godimento temporaneo (licenza).
Vi sono diversi tipi di marchi, oltre a quello sopra esposto.
Si possono verificare casi in cui il marchio non sia registrato da singoli imprenditori, bensì da enti o associazioni aventi lo scopo di controllare e garantire la qualità e l’origine di alcuni prodotti, in conformità ad un certo standard (si pensi, per esempio, al formaggio grana). Tale marchio viene chiamato c.d. collettivo e può essere di proprietà di qualsiasi soggetto che, pur non svolgendo attività di impresa, ha la facoltà di concedere in uso il Marchio a produttori e commercianti che si impegnano all’osservanza di specifici regolamenti, i quali impongono gli standards qualitativi che ciascun imprenditore deve rispettare, nonché le modalità dei controlli da parte dell’ente titolare.
Il marchio inoltre può essere c.d. celebre, qualora abbia acquistato una particolare nomea all’interno del mercato di riferimento, venendo perciò utilizzato per contraddistinguere anche prodotti completamente diversi da quello originario (es.: utilizzo del marchio “Ferrari” nel settore dell’abbigliamento o dei profumi). Per esso il divieto di confondibilità si estende all’intero mercato attraverso una tutela ultramerceologica, al fine di evitare che imprenditori operanti in aree merceologiche diverse possano avvantaggiarsi della somiglianza del proprio Marchio con quello rinomato.
Altro tipo di marchio e il c.d. marchio comunitario. Tale tipologia è stata istituita con regolamento CE n. 40/1994, poi sostituito dal regolamento CE n. 207/ 2009. Esso conferisce al suo titolare un diritto di esclusiva su tutto il territorio dell’Unione europea e si registra presso l’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (U.A.M.I.) con sede ad Alicante, in Spagna. Tale ufficio procede, oltre che ad un esame della regolarità formale della domanda, anche a quello sulla sussistenza di impedimenti assoluti alla registrazione, compiendo una ricerca sui marchi e sulle domande di marchi comunitari anteriori. La registrazione del marchio comunitario conferisce al titolare di esso un diritto di esclusiva sostanzialmente equivalente a quello offerto dalla registrazione di un marchio italiano, ma con estensione a tutto il territorio della Comunità, invece che al solo territorio nazionale.
Vi è inoltre il marchio c.d. internazionale che, a differenza dei precedenti, consente al è titolare di un marchio o di una registrazione di marchio presso un Ufficio Brevetti nazionale, una volta trasmessa l’apposita richiesta all’Ufficio Internazionale per la protezione della proprietà industriale, di poter estendere gli effetti della registrazione anche in altri paesi, come se il marchio fosse stato direttamente depositato in ciascuno di questi Stati.
La disciplina del marchio internazionale è prevista dall’Accordo di Madrid e dal Protocollo di Madrid.
Dal 10/09/2008 sono in vigore norme volte a rendere più semplici le procedure di registrazione. Infatti, per ottenere una registrazione di Marchio internazionale, è ora sufficiente una semplice domanda di marchio.
Tutte le precedenti ipotesi rientrano nell’ambito dei marchi c.d. registrati.
Il c.d. marchio non registrato si verifica invece quando un soggetto utilizzi di fatto un marchio che però è stato nel frattempo registrato da altri: in tale caso egli potrà continuare ad utilizzare tale marchio entro i limiti in cui se ne era anteriormente avvalso 2571.
Il marchio non registrato ha una tutela penale più limitata ed una tutela civile che si incentra essenzialmente sull’azione di concorrenza sleale (2599, [n2600cc]]).
Il Codice della proprietà industriale ha esteso la tutela da esso apprestata anche ai segni distintivi diversi dal marchio registrato, recependo quindi l’orientamento in tal senso manifestato dalla giurisprudenza, la quale già da tempo ne suggeriva l’applicazione al marchio non registrato.
Infine, seppur brevemente si evidenzia che il titolare di un marchio può esperire, nei confronti di chi utilizzi il suo marchio contraffacendolo, tre diversi strumenti giuridici: l’azione inibitoria (volta ad ottenere la cessazione dell’utilizzo del marchio contraffatto), l’azione di rimozione (volta ad ottenere la distruzione del marchio contraffatto) e l’azione di risarcimento del danno.

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